Prescrizione bollettini trasporto scolastico












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Il comune di residenza, dopo che sono risultata idonea a ricevere il contributo denominato “pacchetto scuola 2018/2019”, mi ha bloccato il pagamento dello stesso perché secondo loro nel 2009/2010 non ho pagato il trasporto scolastico di mia figlia ormai maggiorenne. Soltanto ora, sono venuta a conoscenza di una raccomandata spedita nel Dicembre 2011 dal comune, da me non ritirata e non ricordo il perché, ma che comunque riporta la compiuta giacenza e quindi secondo me valida. Nel 2013 mi sono trasferita ed ho cambiato residenza ma il comune manda una nuova raccomandata all’indirizzo vecchio nel 2016 che io non ritiro perché trasferita e quindi irreperibile.

Quindi per poter ricevere l’importo devo produrre le copie dei bollettini pagati che io nel trasloco ho gettato perché ormai era documentazione vecchia e quindi non più obbligata alla tenuta. Inoltre possono fermare il pagamento di questo bando che dà la regione?

La notifica della comunicazione del 2016 da parte del Comune è sicuramente viziata, mentre, però, resta comunque valida quella recapitatale nel 2011, correttamente notificata per compiuta giacenza. Se tale comunicazione le richiedeva l’esibizione degli attestati di pagamento delle rette di trasporto per sua figlia maggiorenne lei avrebbe dovuto conservare gli scontrini, in quanto oggetto di pretesa sicuramente non prescritta nel 2013, all’epoca del trasloco. Insomma, lei nel 2013 era tenuta degli attestati relativi al pagamento già avvenuto.

Per il resto, per sapere cioè se il Comune di residenza può bloccarle l’importo relativo al “pacchetto scuola 2018/2019” ottenuto con la partecipazione ad un bando regionale, bisognerebbe leggere le condizioni di decadenza per l’assegnazione del beneficio. Di solito la Regione demanda al Comune il controllo di eventuali inadempimenti del beneficiario rispetto ad una qualsiasi branca della Pubblica Amministrazione.

Nel caso in cui fosse stata emessa una cartella esattoriale per la riscossione coattiva degli importi che non ha mai dimostrato di aver versato, il blocco sarebbe più che giustificato.

Peraltro, seppur per importi superiori a cinquemila euro ed in ambito statale, il dpr 602/1973, all’articolo 48 bis dispone che qualsiasi amministrazione pubblica prima di effettuare un pagamento deve verificare se il beneficiario e’ inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, bloccare il pagamento stesso, segnalando la circostanza ad Agenzia delle Entrate Riscossione per l’escussione del debitore con pignoramento presso terzi.

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18 Gennaio 2019 · Patrizio Oliva

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