Quale è il termine di decadenza per la notifica di un avviso di addebito per crediti contributivi?

Il termine decadenziale quinquennale decorre dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, solo se non c'è dolo del contribuente












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Ho ricevuto un avviso di addebito dall’INPS relativo a codice 8078 contributi IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) a percentuale sul reddito eccedenti il minimo relativi all’anno 2009.

Vorrei, per favore, capire se è prescritto i termine per l’INPS per poter vantare questa pretesa, alla quale seguirà poi l’iscrizione a ruolo.

Nel caso fosse prescritto come mi devo regolare?

La situazione è un pochino più articolata di quel che sembra essere: diciamo subito che il termine di decadenza per la notifica di un avviso di addebito per crediti contributivi è quinquennale e decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti (di norma entro giugno dell’anno successivo a quello di imposta).

Insomma il termine decadenziale, in materia di contributi dovuti dagli artigiani, dai commercianti e dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata (e dai professionisti non iscritti ad altre casse) decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva (o meglio, dall’ultimo giorno in cui poteva) essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento.

Al che sembrerebbe che la pretesa esercitata tramite avviso di addebito sia ormai decaduta. Tuttavia va anche aggiunto che il termine appena indicato da cui vien fatta decorrere la decadenza quinquennale vale se e solo se:

  • non vi è stata alcuna causa di natura giuridica che possa aver impedito all’INPS di ottenere i dati necessari per effettuare i riscontri, avendo potuto l’Istituto accertare d’ufficio, mediante consultazione diretta degli archivi dell’Amministrazione finanziaria dello Stato, i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi o chiedere direttamente al contribuente tali dati per operare i necessari controlli;
  • non vi è stata da parte del contribuente alcuna condotta che abbia determinato una situazione oggettiva tale da precludere all’Istituto la capacità di far valere il proprio diritto e lo stesso contribuente abbia provveduto, nei termini, a trasmettere la dichiarazione dei redditi completa di ogni dato necessario (ammontare del reddito professionale, ammontare del volume d’affari);
  • non sia ravvisabile alcun comportamento del contribuente finalizzato ad evadere i contributi  (ad esempio occultamento dell’attività o dei redditi percepiti);
  • non sussistono elementi tali da poter imputare al contribuente l’omessa o infedele dichiarazione dei redditi e l’invio della dichiarazione contenente l’indicazione dei dati reddituali è stata regolarmente effettuata e l’ammontare dei contributi  dovuti è rilevabile dalle denunce obbligatorie;  

In pratica, l’istituto nazionale di previdenza sociale deve esercitare il proprio diritto di credito, agendo per il recupero degli stessi nel termine perentorio dei successivi cinque anni, solo quando viene posto nella condizione di poter verificare la debenza e l’ammontare dei contributi dovuti e non versati. Il che non accade, ad esempio, se per l’anno di imposta in riferimento al quale viene richiesto il versamento dei contributi contestati c’è stato un accertamento d’ufficio da parte dell’Agenzia delle entrate a cui il contribuente ha aderito o, che pur impugnato, è stato riconosciuto legittimo nei successivi gradi di giudizio.

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24 Gennaio 2017 · Patrizio Oliva

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