Prescrizione avviso di intimazione al pagamento






Ricevo oggi, in data 08/09/2014 un avviso di intimazione da parte di Equitalia relativo a due multe non pagate del 2004 (la data esatta non è riportata), iscritte a ruolo in data 13/01/2009 e notificate in data 02/04/2009 (entrambe le date sono riportate sulla cartella).

La mia domanda è questa: essendo trascorsi più di 5 anni dalla data di notifica a quella di ricezione dell’avviso di intimazione, posso ottenere l’annullamento della cartella per decorrenza dei termini di prescrizione? Se la risposta è si, posso agire in autotutela (ovvero senza fare ricorso ad avvocati e/o Giudice di Pace)?

La cartella esattoriale originata da sanzioni amministrative può considerarsi prescritta se viene notificata dopo un quinquiennio dalla notifica del verbale di multa.

L’avviso di intimazione viene notificato prima di iniziare l’espropriazione forzata, qualora sia decorso un anno dall’invio della cartella esattoriale per la quale il debitore non ha proceduto al pagamento.

Dunque, deve dedursi che la cartella esattoriale relativa alle multe non pagate è stata notificata prima del settembre 2013 e, pertanto, nei termini di legge.

Molto probabilmente, la notifica della cartella esattoriale è stata perfezionata per compiuta giacenza, in seguito a temporanea irreperibilità del destinatario.

Può, comunque, accertarsene recandosi nella sede territoriale Equitalia a lei più vicina per un accesso agli atti che la riguardano.

8 Settembre 2014 · Giuseppe Pennuto


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