DOMANDA
Anni addietro ho contratto un mutuo con Poste, e un’assicurazione (sempre con il gruppo Poste) a protezione del mutuo. Due anni fa ho estinto anticipatamente il mutuo, e nonostante i solleciti le Poste non mi hanno mai ridato il premio versato in anticipo e non goduto. Dopo tanto tempo, avevo quasi perso le speranze, poi ho scritto personalmente una lettera alle Poste e finalmente mi hanno risposto dicendo che mi avrebbero ridato quello che mi spettava, più gli “interessi negozialmente fissati”. Ora mi chiedo se sono tenuti a darmi anche altri interessi, come ad esempio quelli legali o quelli previsti per i ritardi nei pagamenti visto che, come ho scritto nella lettera, sono ben 2 anni che detengono soldi MIEI. E’ possibile che nonostante abbiano torto se la cavino così?
RISPOSTA
DOMANDA
Anni addietro ho contratto un mutuo con Poste, e un’assicurazione (sempre con il gruppo Poste) a protezione del mutuo. Due anni fa ho estinto anticipatamente il mutuo, e nonostante i solleciti le Poste non mi hanno mai ridato il premio versato in anticipo e non goduto. Dopo tanto tempo, avevo quasi perso le speranze, poi ho scritto personalmente una lettera alle Poste e finalmente mi hanno risposto dicendo che mi avrebbero ridato quello che mi spettava, più gli “interessi negozialmente fissati”. Ora mi chiedo se sono tenuti a darmi anche altri interessi, come ad esempio quelli legali o quelli previsti per i ritardi nei pagamenti visto che, come ho scritto nella lettera, sono ben 2 anni che detengono soldi MIEI. E’ possibile che nonostante abbiano torto se la cavino così?
RISPOSTA
L’articolo 1219 del codice civile stabilisce che il debitore (nella fattispecie la banca erogatrice del mutuo e/o la compagnia di assicurazione), è costituita in mora mediante richiesta scritta al creditore (il mutuatario).
Con la costituzione in mora del debitore, il creditore può esigere la corresponsione degli interessi moratori e non solo di quelli contrattualmente previsti per eventuali ritardi nell’adempiere alle reciproche obbligazioni, a partire della data di notifica al debitore.
Di conseguenza al mutuatario che ha estinto anticipatamente il mutuo coperto da polizza CPI (Creditor Protection Insurance) non resta che notificare, via PEC (Posta Elettronica Certificata) o raccomandata postale con Avviso di Ricevimento (AR) sia alla Banca che alla Compagnia di Assicurazione (così si va sul sicuro) un atto di costituzione in mora.
29 Novembre 2024 - Simone di Saintjust