DOMANDA
Salve, come mai nonostante l’atto di pignoramento arrivato in data 23 marzo, in data 01 aprile ho prelevato la pensione e il giorno 2 aprile mi è stato bloccato il conto vuoto, ovviamente? La mia pensione è già pignorata alla fonte presso INPS e ho anche una cessione del quinto in atto, mi restano detratti gli importi di cui sopra circa 1670 euro, poste italiane mi ha scritto che qualora sul conto arrivassero degli emolumenti tipo pensione posso ritirare le quote impignorabili presso qualsiasi ufficio postale, quale sarebbe la quota che potrei ritirare nel caso su 1670 euro?
RISPOSTA
Presumiamo che ci troviamo di fronte al pignoramento del conto corrente su cui viene accreditata la pensione (già pignorata) del debitore.
Il conto corrente è stato bloccato il 2 aprile dopo la notifica del 23 marzo, solo per ragioni burocratiche interne a Poste Italiane, per cui lei è stato fortunato ed ha potuto prelevare l’intera pensione dal suo conto corrente (invece di 1638,72 euro se i postini fossero stati più celeri e solerti.
Infatti, l’articolo 545 del codice di procedura civile dispone che, se la pensione viene accreditata su conto corrente bancario o postale intestato al debitore, può essere pignorata nella misura eccedente il triplo dell’assegno sociale (1638,72 euro) se l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; se, invece, l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente la pensione può essere pignorata come avviene presso l’INPS.
Nei prossimi mesi quindi, qualora lo sblocco del conto corrente ritardasse, potrebbe prelevare l’intera somma accreditata dall’INPS (e già pignorata), rivolgendosi però al direttore della filiale di Poste Italiane dove detiene il conto corrente e mostrandogli lo statino paga della pensione INPS.