Prelievi dal conto corrente cointestato con il de cuius (cointestatario attivo – ovvero che non ha alimentato da solo il conto corrente cointestato) da parte di un coerede (cointestatario passivo – ovvero che non ha mai alimentato il conto corrente cointestato)





Il saldo del conto corrente cointestato appartiene al cointestatario (attivo) che lo ha alimentato in modo esclusivo





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Nel 2019 muore mio padre e sono venuta a sapere qualche anno fa che nel 2010 sono stati prelevati dei soldi da mio fratello sul conto cointestato tra lui e mio padre che era alimentato solo con soldi di mio padre: volevo sapere se posso chiedergli il rendiconto. Inoltre sono ancora in tempo per richiedergli i soldi indietro o sono prescritti? vorrei dirgli di rimetterli nell’asse ereditario o imputarli alla sua quota dal momento che sarebbe lesa la mia quota di legittima.

Nel conto corrente cointestato con firma disgiunta è consentito a ciascun cointestatario di eseguire le operazioni in piena autonomia: tuttavia, l’erede del cointestatario deceduto può richiedere alla banca, a proprie spese, gli estratti conto del rapporto cointestato risalenti agli ultimi dieci anni (articolo 119, comma 4, Testo Unico Bancario – TUB). Il termine decennale per la conservazione dei documenti da rendere disponibili su istanza del cliente, deve essere conteggiato a ritroso dal momento in cui i documenti vengono formalmente richiesti.

Con l’ordinanza 25684/2021 la Corte di Cassazione ha stabilito che il saldo del conto corrente cointestato appartiene al cointestatario (attivo) che lo ha alimentato in modo esclusivo: ne discende che il prelievo operato su un conto corrente cointestato dall’altro cointestatario (passivo) configura automaticamente una donazione, peraltro annullabile in quanto non basata su atto notarile. In altre parole, il regime di contitolarità di un conto corrente, anche a firma disgiunta, potrebbe essere superato ogni qual volta il saldo attivo del conto cointestato a due cointestatari risultasse discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi, con la conseguenza che si deve escludere che l’altro cointestatario possa avanzare diritti sul saldo medesimo, a meno che non si tratti di una donazione indiretta. Ma, anche in questa evenienza, la sussistenza di una donazione dovrebbe comunque emergere dalla ricorrenza di circostanze di fatto non equivoche (un atto notarile dispositivo).

Sulla questione è, precedentemente intervenuta, la Corte di cassazione, con l’ordinanza 21963/2019. I giudici di legittimità hanno osservato che la cointestazione di un conto corrente, salvo prova di diversa volontà delle parti, è di per sé atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul contro (e, quindi, rappresenta una forma di procura), ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente (ovvero dell’intestazione del deposito titoli che la banca detiene per conto del cliente) è una forma di cessione del credito (che il correntista ha verso la banca) e, quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionario.

In sede di divisione ereditaria potrebbe rivelarsi utile la preventiva proposizione della domanda giudiziale di accertamento della nullità della donazione equivalente all’importo prelevato dal conto corrente (ma dipende dalla strategia decisa dal legale che assiste il ricorrente). Nella fattispecie, tuttavia, se i prelievi del coerede sono stati effettuati nel 2010, diventerebbe complicato, accertarne l’importo.

Qualora fosse possibile accertare l’intervenuto prelievo da parte del coerede cointestatario nonché l’entità dell’importo prelevato (anche per vie diverse da quelle documentali), in sede di divisione ereditaria, l’articolo 747 del codice civile dispone che i figli e i loro discendenti) ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente.

Sempre qualora risultasse possibile accertare l’intervenuto prelievo da parte del coerede cointestatario nonché l’entità dell’importo prelevato, ed ammesso che fosse stata già effettuata la divisione ereditaria, l’azione giudiziale di riduzione delle donazioni e/o della disposizioni testamentarie lesive della quota di eredità spettante ad un legittimario può essere proposta nei termini di prescrizione decennale del relativo diritto, termine che decorre dal decesso del de cuius.

STOPPISH

7 Maggio 2023 · Ludmilla Karadzic

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