Prelazione in occasione di alienazione di un terreno agricolo

Solo un coltivatore diretto può esercitare prelazione: così stabilisce l'articolo 8 relativo alle Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice


DOMANDA

Ho un quesito a cui ho trovato risposta in questo forum, ma è rimasto un dubbio specifico che credo debba esporlo in modo dettagliato: sono pensionato e mai stato un coltivatore diretto, ed anni addietro ho ricevuto come donazione paterna un terreno agricolo di circa 7 mila mq che confina odiernamente ad un altro terreno acquisito da poco da una persona pensionata e proprietaria di altri terreni non coltivatore diretto.


RISPOSTA

L'articolo 8 relativo alle Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice stabilisce che, in caso di trasferimento a titolo oneroso di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.


5 Gennaio 2024 - Lilla De Angelis

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