Prelazione in occasione di alienazione di un terreno agricolo





Solo un coltivatore diretto può esercitare prelazione: così stabilisce l'articolo 8 relativo alle Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice





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Ho un quesito a cui ho trovato risposta in questo forum, ma è rimasto un dubbio specifico che credo debba esporlo in modo dettagliato: sono pensionato e mai stato un coltivatore diretto, ed anni addietro ho ricevuto come donazione paterna un terreno agricolo di circa 7 mila mq che confina odiernamente ad un altro terreno acquisito da poco da una persona pensionata e proprietaria di altri terreni non coltivatore diretto; dall’altro lato del mio terreno sempre attiguo è confinante un terreno a destinazione agricola il cui proprietario, credo, sia coltivatore diretto e un allevatore di bestiame (bufali per prodotti caseari). Ora, il confinante non coltivatore diretto mi ha chiesto di affittargli il mio terreno per almeno tre anni, chiedendo se disposto poi a venderlo a lui. In proposito non ho avuto nessun parere contrario, datosi che è proprio mia intenzione venderlo. Il mio dubbio è emerso su questo: come alcuni hanno sentenziato (non professionisti ma altri confinanti) l’affittuario ha diritto di prelazione, poiché già conduttore del fondo agricolo; altri, scavalcando l’affittuario, vedono la prelazione al solo coltivatore diretto e allevatore. Ora, non sapendo veramente cosa dedurre, e prima di consultare un notaio con conseguente spesa della consulenza, chiedo se è possibile ricevere un chiarimento in proposito: posso affittare il mio terreno al confinante non coltivatore diretto e in futuro vendergli il terreno o interpellare prima il confinante coltivatore diretto? Grazie

L’articolo 8 relativo alle Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice stabilisce che, in caso di trasferimento a titolo oneroso di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l’affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.

Insomma, l’affittuario deve essere un coltivatore diretto, un mezzadro o un colono per poter esercitare il diritto di prelazione: il confinante coltivatore diretto, pertanto, ha sicuramente il diritto di prelazione e va interpellato.

STOPPISH

5 Gennaio 2024 · Lilla De Angelis

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