Eventi pregiudizievoli censiti dalle società che offrono servizi di informazione commerciale: dopo dieci anni vengono eliminati anche dalle fonti pubbliche in cui sono stati registrati?

Società fornitrici di informazioni commerciali












Sulla scorta di società di informazioni commerciali come “WHUIS” recente e giá ben utilizzato, é possibile inserendo un nome e cognome o nome di una società disporre di tutte le informazioni su una persona.

Volevo sapere: i 10 anni previsti perché in centrale rischi venga cancellata una pregiudizievole, valgono appunto per la centrale rischi e basta, o avviene una cancellazione anche in conservatoria, in modo che società tipo Whuis che ricercano le informazioni-dicono-direttamente dalla conservatoria, dopo 10 anni almeno non veda più la pregiudizievole. Ma poi é vero che prendono le info direttamente da uffici pubblici oppure le raccolgono dalle centrali rischi?

Le informazioni relative ad eventi pregiudizievoli, naturalmente, non possono essere eliminate dai registri pubblici di origine: parliamo di domande giudiziali, ipoteche giudiziali, ipoteche legali, pignoramenti immobiliari, sentenze di fallimento, sequestri conservativi.

E non è rilevante sapere se questo o quell’altro servizio di informazione commerciale abbia prelevato i dati che espone direttamente da una fonte pubblica (cancelleria del tribunale o registro pubblico immobiliare) oppure da altre aziende del settore che offrono i medesimi servizi e che operano anche come Sistemi di Informazioni Creditizie o SIC (nella specie CRIF, CTC, Experian, Assilea nel settore leasing).

I dati personali raccolti e trattati dal fornitore ai fini dell’erogazione del servizio di informazione commerciale possono riguardare sia l’interessato quale specifico soggetto censito (ad esempio un imprenditore o un manager), sia le persone fisiche o soggetti giuridici a lui legati da un punto di vista economico patrimoniale (ad esempio garanti e fideiussori o tutti i componenti della compagine sociale interessata dall’evento pregiudizievole, compresi i soci semplici e gli amministratori).

Tuttavia, il codice deontologico sulle informazioni commerciali adottato nel 2016 dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, individua le adeguate garanzie e modalità di trattamento dei dati personali a tutela dei diritti degli interessati da porre in essere nel perseguire le finalità di informazione commerciale, specificando, fra l’altro, i termini di conservazione dei dati giudiziari del soggetto censito.

In particolare, le informazioni relative a fallimenti o procedure concorsuali, possono essere conservate per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data di apertura della procedura del fallimento: decorso tale periodo, i dati raccolti possono essere ulteriormente utilizzati dal fornitore di informazioni commerciali solo quando risulti avviata una nuova procedura fallimentare o concorsuale riferita al soggetto censito, nel qual caso, il trattamento potrà prolungarsi per un periodo massimo di 10 anni (sempre a decorrere dalla data di apertura del procedimento giudiziale).

Anche le informazioni relative ad atti pregiudizievoli ed ipocatastali (ipoteche e pignoramenti) possono essere conservate per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data della loro trascrizione o iscrizione, salva l’eventuale loro cancellazione prima di tale termine, nel qual caso verrà conservata per un periodo di 2 anni l’annotazione dell’avvenuta cancellazione.

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26 Aprile 2020 · Ornella De Bellis