Precetto notificato nel mese agosto – Si applica la sospensione feriale?

Decreto ingiuntivo, opposizione a decreto ingiuntivo, opposizione agli atti esecutivi, precetto, sospensione feriale


DOMANDA

Mi hanno notificato decreto ingiuntivo atto di precetto il primo agosto 2019, quindi ho 10 giorni per pagare il debito, ma è mia intenzione fare opposizione sia al precetto sia al decreto ingiuntivo, purtroppo il mio avvocato è in ferie, volevo sapere se la procedura di pignoramento scaduti 10 giorni viene eseguita ugualmente considerato il periodo di agosto.


RISPOSTA

La conseguenza dell’opposizione al precetto (opposizione all’esecuzione), di cui agli articoli 615 e 617 del codice di procedura civile, è quella di determinare la sospensione, non l’interruzione, della procedura esecutiva, quindi il termine riprende a decorrere per la sola parte non trascorsa in precedenza. All’opposizione al precetto notificato fra il primo agosto ed il 15 settembre non si applica la sospensione feriale, trattandosi di termine sostanziale e non processuale.
Il periodo di sospensione feriale dei termini processuali cade tra il 1° agosto ed il 15 settembre: in generale, durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all’esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
Le opposizioni esecutive in generale, pertanto, ivi comprese le opposizioni proposte prima dell’inizio dell’esecuzione sono sottratte all’operatività della disciplina della sospensione dei termini durante il periodo feriale.
L’opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.
Si tratta di quanto ribadito dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 95/2017: farebbe bene a contattare il suo avvocato al più presto, anche perché se è stato notificato il precetto, sono ormai decorsi i termini per opporsi al decreto ingiuntivo.


5 Agosto 2021 - Annapaola Ferri

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