Legge per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (3/2012) » Il comma 3 dell’articolo 11 della legge 3/2012, prevede espressamente che l’accordo con i creditori non possa pregiudicare i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

La normativa vigente prevede espressamente che l’accordo con i creditori non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti di garanti e coobbligati


DOMANDA

Nel corso degli anni ho avuto accesso al credito onorando sempre i miei debiti, fino a quando per ragioni diverse dovute ad imprevisti della vita mi sono ritrovato strozzato dalle rate mensili: così nel 2017 ebbi accesso alla procedura concorsuale prevista per i consumatori dalla Legge 3/2012 riuscendo a formulare una proposta di accordo con i creditori che il tribunale omologò a seguito dell'adesione della maggioranza di loro.


RISPOSTA

Il comma 3 dell'articolo 11 della legge 3/2012, prevede espressamente che l'accordo con i creditori non possa pregiudicare i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.


15 Luglio 2021 - Marzia Ciunfrini

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