Preavviso di fermo amministrativo con notificazioni per irreperibilità






Ho appena ritirato (tramite accesso agli atti) le relate di notifica di alcune cartelle esattoriali (esattamente 10) di equitalia più il preavviso di fermo amministrativo di cui ero venuto a conoscenza solo tramite internet.

Ho notato che le ultime 3 cartelle più il preavviso di fermo sono state notificate tramite l’irreperibilità del destinatario, mentre quelle precedenti con deposito alla casa comunale.

Ora non avendo cambiato nel frattempo la residenza (come si evince dallo storico delle residenze da me fatto presso la circoscrizione) posso impugnare il preavviso di fermo? e l’eventuale annullamento renderebbe nulle anche tutte le cartelle esattoriali?

Poi ho anche notato che alcune cartelle sono state notificate tramite posta TNT mentre le prime con Poste Italiane, è motivo di annullamento anche questo come ho letto in alcune sentenze?

Avendo avuto notizia ufficiale delle cartelle e del preavviso di fermo solo attraverso l’accesso agli atti, su cosa devo fare il ricorso? La conoscenza successiva se faccio ricorso sana il difetto di notifica?

A quanto sembra, tutte gli atti di cui si discute non risultano notificati nelle mani del destinatario, né in quelle di familiari legittimati a prenderli in consegna, per temporanea irreperibilità del destinatario o dei consegnatari legittimati.

Il fatto che alcuni atti siano stati depositati nella casa comunale ed altri, invece, siano finiti in giacenza presso l’ufficio postale, dipende esclusivamente dalle modalità di notifica dell’atto.

In poche parole, ogni volta che qualcuno (postino o ufficiale giudiziario o messo comunale o agente della Polizia municipale) ha bussato alla sua porta non ha mai trovato nessuno a cui consegnare l’atto.

Ora, se l’atto viene notificato attraverso ufficiale giudiziario o messo comunale o agente della Polizia municipale o indirettamente tramite Poste Italiane e non puo’ essere personalmente consegnato ne’ al debitore né a soggetti terzi, esso viene depositato nella casa comunale con contestuale invio al destinatario di una raccomandata a/r informativa.

In questo caso la notifica si intende perfezionata il giorno successivo a quello dell’affissione all’albo comunale.

Quando la notifica, invece, avviene utilizzando direttamente il servizio postale (notifica diretta via posta), nell’ipotesi di temporanea irreperibilità del destinatario l’atto viene depositato presso l’ufficio postale e al destinatario viene lasciato un avviso in cassetta postale (o sotto l’uscio di casa).

In questo caso l’atto si da’ per notificato decorsi 10 giorni senza ritiro da parte del destinatario (ritiro che potrà comunque avvenire nei sei mesi successivi, decorsi i quali l’atto torna al mittente).

Il punto della questione è il seguente: le carte in mano ad Equitalia dimostrano che la notifica di tutte le cartelle esattoriali e del preavviso di fermo amministrativo è stata effettuata secondo le procedure di legge.

Che lei sia in grado di produrre un certificato di residenza storico significa ben poco: le relate di notifica esibite da Equitalia non contestano la veridicità della sua residenza anagrafica, ma asseriscono che presso la sua residenza anagrafica non c’era nessuno in grado di ritirare l’atto.

Insomma, prima di poter impugnare le cartelle esattoriali lei deve dimostrare con querela di falso e l’ausilio di un avvocato che gli agenti notificatori hanno riferito il falso, peraltro in ben 11 occasioni. Deve dimostrare, cioè, che a casa sua c’è sempre qualcuno legittimato (lei personalmente o un coniuge, un parente od un affine) a ritirare l’atto.

Sicuramente la consegna dell’atto tramite TNT può rappresentare un vizio di notifica, ma, nel complesso, la questione è troppo articolata e, comunque, è necessario che le singole relate di notifica siano attentamente visionate da un esperto.

17 Luglio 2015 · Ludmilla Karadzic


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