Preavviso di azioni esecutive da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione in seguito a cartella esattoriale non pagata e non impugnata nei termini


Opposizione a cartella esattoriale





Alcuni giorni fa ho ricevuto una lettera semplice con la quale l’AdE Riscossione mi intima il pagamento di un residuo debito di circa 910 euro, relativo ad una cartella esattoriale notificatami nell’aprile del 2016, sotto pena dell’inizio di azioni esecutive e/o cautelari.

Tale cartella si riferiva all’imposta di registro, dovuta al 50% in ragione della compensazione per metà delle spese di lite, relativa ad un decreto reso nel luglio 2010 dalla Corte di Appello di Roma in base alla Legge Pinto. Alcuni anni fa, infatti, vennero presentati 40 ricorsi, poi riuniti per connessione oggettiva, con i quali io e gli altri ricorrenti abbiamo chiesto ed ottenuto la condanna dello Stato in base alla citata Legge Pinto per un giudizio civile durato oltre il dovuto.

Dopo essere stati singolarmente risarciti (il decreto non faceva riferimento ad una somma complessiva ma ad un importo spettante al singolo ricorrente, sicché sono state notificate allo Stato 40 copie del decreto e precetto) io ed altri due ricorrenti abbiamo ricevuto la citata cartella con la quale, in virtù del vincolo della solidarietà, ci è stato ingiunto di pagare il 50% dell’importo totale della registrazione del decreto (3500 euro) oltre oneri di riscossione.

Ho immediatamente inviato all’Ufficio Recupero Crediti della Corte di Appello di Roma una istanza in autotutela per lo sgravio della cartella, argomentando che: a) la cartella non era stata preceduta dall’atto prodromico, cioè dall’avviso di liquidazione dell’AdE notificato nei modi e nei termini di legge; b) l’importo andava in ogni caso ripartito pro quota tra i ricorrenti, citando giurisprudenza in materia ed in particolare un caso analogo (cosiddetti degli specializzandi in medicina), dove a fronte di un maxi risarcimento, alcuni di questi erano stati destinatari di una cartella esattoriale con un importo stratosferico a titolo di imposta di registro. In tale caso l’AdE era ritornata sui suoi passi ed aveva rettificato la pretesa.

Rimasta senza esito l’istanza, mi sono rivolto al medesimo avvocato che all’epoca seguì il giudizio risarcitorio, chiedendo di depositare presso la CTP di Roma, sotto forma di ricorso, le medesime argomentazioni contenute nell’istanza, chiedendo la sospensione giudiziale.

Sta di fatto che il predetto legale, ad una mia richiesta di notizie in merito alle sorti del ricorso ad un anno dalla sua presentazione, mi riferiva che lo stesso era pendente ma che, nelle more, uno dei condebitori aveva provveduto al pagamento della cartella (ignoro il motivo di tale avventata decisione).

Ad ogni modo, nel mio estratto conto l’importo ingiunto effettivamente diminuiva di mese in mese, segno evidente che il condebitore si era accordato con l’AdE per un pagamento rateale. Ho monitorato la situazione fino a quando non ho ricevuto la comunicazione di cui sopra sicché ho dedotto che il condebitore ad un certo punto non aveva dato più seguito al pagamento rateale, con evidente pregiudizio per me e l’altro debitore.

Inoltre, dopo una interrogazione online, ho scoperto con sorpresa che non vi è traccia del mio ricorso. A tutt’oggi il legale non ha risposto ad una mia richiesta in merito a tale anomalia, per cui mi riservo ogni più opportuna azione.

In conclusione la mia domanda è la seguente.
Visto che manca dall’inizio l’atto prodromico ed ancorché la cartella esattoriale non sia stata impugnata (per mancato deposito del ricorso), gli atti esecutivi e/o cautelari rimangono comunque affetti da vizi e conseguentemente impugnabili?

La cartella esattoriale in questione, se notificata senza vizi, avrebbe dovuto essere impugnata nel termine dei 60 giorni, eccependo sia l’omissione della notifica dell’atto prodromico, sia tutte le ottime, articolate ed argomentate considerazioni qui svolte.

Il mancato pagamento della cartella esattoriale, non opposta, è sufficiente per l’avvio di azioni esecutive e cautelari a carico del debitore, indipendentemente dagli eventi storici che hanno preceduto la sua notifica.

L’avviso di intimazione (che lei identifica nel preavviso di azioni esecutive) viene inviato per posta semplice prima di iniziare l’espropriazione forzata qualora sia decorso almeno un anno dalla notifica della cartella esattoriale per la quale il debitore non ha proceduto al pagamento.

Dalla data di notifica dell’avviso, il contribuente ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto, per chiedere di rateizzare o per domandare la sospensione della riscossione, dopodiché Agenzia delle Entrate Riscossione potrà attivare le procedure non ancora intraprese.

6 Luglio 2019 · Paolo Rastelli


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