Possibile prescrizione del diritto di esigere l’omesso versamento dei contributi INPS dovuti


Prescrizione dei contributi inps





In data 8/5/2019 ho ricevuto un’intimazione di pagamento dall’Agenzia delle entrate riscossione riferita a miei contributi INPS: nell’atto si fa riferimento a cartelle e avvisi di addebito inviatimi negli anni dal 2009 al 2014, l’ultimo a febbraio 2014. La mia domanda è, non sono sopraggiunti i termini per la prescrizione dato che dalle date delle notifiche sono passati più di 5 anni? E nel frattempo non ho mai avuto pignoramenti, blocchi o simili. Come dovrei agire? Grazie per l’attenzione.

La prescrizione nel caso che affrontiamo è quinquennale: in merito a come agire, deve prima sincerarsi che non vi siano state, dalla notifica del febbraio 2014 a quella del maggio 2019 altre comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione notificate, anche per compiuta giacenza presso l’ufficio postale, in occasioni di eventuali e temporanee assenze dal destinatario dal luogo di residenza. Ma conta, per questo calcolo, la data di affidamento alle poste, da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), dell’intimazione di pagamento e non la data in cui le è stata materialmente consegnata la missiva – ciò vale soprattutto per la notifica dell’8 maggio 2019, dal momento che per il mittente la data utile a non far scadere i termini di prescrizione, è quella in cui la comunicazione al destinatario debitore viene affidata al servizio postale per la notifica.

La questione si risolve, con certezza, solo recandosi nella sede territorialmente competente di Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo copia delle ricevute di invio di tutte la comunicazioni inviate da ADER al destinatario debitore.

Ammesso che sia intervenuta la prescrizione, la cosa non finisce qui: il diritto va fatto valere con ricorso, nella fattispecie per i contributi previdenziali ed assistenziali, al giudice del lavoro del tribunale territorialmente competente, entro 20 giorni dalla data di notifica dell’ingiunzione (da questo punto di vista i termini decorrono dal giorno in cui ha ricevuto l’ingiunzione, cioè dall’8 maggio). Potrebbe anche non affrontare l’iter giudiziario con ricorso amministrativo in autotutela a INPS e ADER, eccependo l’intervenuta prescrizione: ma se i signori non rispondono (o negano l’accoglimento dell’istanza) nei 20 giorni disponibili, si perde qualsiasi possibilità di ricorso giudiziale. Purtroppo funziona così.

10 Maggio 2019 · Paolo Rastelli

Ho scaricato e compilato dal sito dell’ADER il modello per la sospensione della riscossionea da rivolgere all’ente creditore indicando come motivo la possibile prescrizione, allegando anche una lettera in cui chiedevo anche a ADER di verificare la prescrizione. A questo punto, visto che se non rispondono farebbero scadere i termini per il ricorso al giudice, mi conviene inviarlo? E, i tempi per il ricorso non erano 60 giorni dal ricevimento, come mai mi avete indicato 20 giorni?

Per i contributi INPS, anche pretesi con cartella esattoriale e atti successivi, è competente il giudice del lavoro e i termini di opposizione (con la necessaria assistenza di un avvocato), nel merito agli atti esattoriali per eccepire l’intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere tali contributi, sono fissati dalla legge in venti giorni dalla notifica dell’atto conto il quale si intende ricorrere. L’ADER non le confermerà mai una eventuale intervenuta prescrizione: si tratterebbe di ammettere un proprio errore, per cui la lettera allegata è assolutamente inutile.

Per quanto attiene il ricorso amministrativo in autotutela, l’accoglimento farebbe, naturalmente, risparmiare tempo e denaro, ma bisognerebbe essere preparati a presentare il ricorso giudiziale se i tempi di risposta all’istanza si allungassero.

Tutto questo ovviamente, qualora ci fossero, documentalmente, gli estremi per poter ricorrere (che vanno verificati con accesso agli atti, come accennato nel precedente intervento dal mio collega). E, in ogni caso, va chiesto all’INPS lo sgravio della pretesa per prescrizione, non la sospensione all’ADER dell’attività di riscossione coattiva (che continuerà ad andare avanti fin quando l’INPS, accogliendo la richiesta di prescrizione della facoltà di riscuotere i contributi, non impartirà all’ADER l’ordine di fermarsi). L’ADER, a voler essere ottimisti, girerà la sua istanza all’INPS e campa cavallo, che i termini di legge per poter presentare il ricorso giudiziale si chiudono …

10 Maggio 2019 · Giorgio Martini

Mi scrivete che anche chiedendo la sospensione l’ADER continuerà le procedure della riscossione, ma loro nella raccomandata, nella sezione sospensione, scrivono esattamente: “Ader si fa carico di trasmettere all’ente la sua istanza e, in attesa della risposta, sospende le procedure di riscossione”. Ma quindi dichiarano il falso?

Non ci siamo capiti, probabilmente colpa nostra. Confermiamo che ADER non scrive il falso e che la procedura di sospensione della riscossione è quella che lei riporta.

13 Maggio 2019 · Ludmilla Karadzic


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