Pignoramento del conto corrente da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) – Avviso di intimazione al pagamento – Sospensione delle azioni esecutive sui beni di proprietà del debitore

Dopo un anno dalla notifica della cartella, l’espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un avviso di intimazione ad adempiere entro 5 giorni












Ho un debito esattoriale enorme per il quale agisce Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER): nel 2017 ho aderito alla rottamazione ma poi non ho potuto pagare e Dal 2018 non ho più ricevuto comunicazioni dall’AdER. Visto che è passato così tanto tempo, se dovessero intraprendere un’azione esecutiva devono informarmi dandomi i 5 giorni di tempo per pagare?

Se non dovessero avvisarmi pignorando il conto, potrei aderire alla quater sospendendo il pignoramento. Cosa significa sospendere? Che potrei utilizzare i soldi che ci sono sul conto? E cosa succede per i bonifici successivi sullo stesso conto?

L’articolo 50 (Termine per l’inizio dell’esecuzione) del DPR 602/1973, al comma 2, stabilisce che se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni (avviso di intimazione al pagamento).

L’adesione al piano rateale di Rottamazione verrà negata se la richiesta perviene dopo la notifica di un avviso di intimazione al pagamento o dopo la notifica di un pignoramento del conto corrente.

La rateizzazione del debito richiesta e concessa prima dell’avvio di azioni esecutive comporta la sospensione di possibili pignoramenti, espropriazioni e fermi amministrativi riguardanti beni di proprietà del debitore, nel senso che fin quando il pagamento delle rate sarà regolare, i beni del debitore non verranno aggrediti.

Per quando riguarda, nello specifico, il pignoramento del conto corrente del debitore – sia ai sensi dell’articolo 543 del codice di procedura civile che secondo l’articolo 72 bis del DPR 602/1973 (pignoramento dei crediti verso terzi) – i bonifici accreditati in conto corrente fino allo sblocco dello stesso, verranno destinati al soddisfacimento del credito azionato fino a capienza.

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21 Marzo 2023 · Patrizio Oliva