Espropriazione immobiliare per debiti esattoriali


Il debitore deve mantenere la residenza nella casa ereditata poiché il DPR 602/1973 ne vieta l'espropriazione se il debitore vi risiede anagraficamente





Anni fa, dei funzionari esattoriali hanno messo l’occhio su un appartamento, di propietà di mio padre e, partendo da un debito di 7500 euro, attraverso l’arma del fermo amministrativo che m’impedisce di lavorare, lo hanno fatto lievitare.

Mi è stata fermata un auto nuova, che all’epoca aveva un valore di circa 15 mila euro, che non è stata mai messa all’asta, nè mi è mai stato consentito di vendere per estinguere il debito. Oggi non ha più alcun valore.

Il giorno della morte di mio padre si sono attivati per spedire un pignoramento verso terzi ad un mio ex datore di lavoro (che niente mi doveva), pur sapendo che il sottoscritto era disoccupato, poiché impegnato nell’assistenza dell’anziano padre.

Il provvedimento ha avuto (guarda caso) l’effetto opposto, dissuadendo l’ex datore di lavoro dal riassumermi.

Penso che cercheranno di tenermi in questa condizione (appiedato e disoccupato) fino alla successione, per poi avventarsi sulla casa.

Cosa posso fare per salvare l’unica casa dove vivo e uscire da questo incubo?

Per ora, quello che deve fare, è mantenere la residenza nella casa lasciata da suo padre: infatti, l’articolo 76 (espropriazione immobiliare), comma primo, lettera a, del decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973, stabilisce che il concessionario non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, é adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente.

In questo modo, Agenzia Delle Entrate Riscossione (ADER) potrà solo iscrivere ipoteca se, e quando, il debito raggiungerà e supererà i ventimila euro. Infatti, il successivo articolo 77 (iscrizione di ipoteca) del già citato decreto presidenziale, dispone, al comma 1 bis, che ADER, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria, purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.

14 Febbraio 2020 · Giorgio Valli

Purtroppo questa storia va avanti da quindici anni, e il tetto dei 20 mila euro è stato abbondantemente superato.

Quello che vorrei capire è se i loro metodi siano finalizzati al recupero dei crediti o piuttosto all’appropriazione dei beni.

Ormai sono arrivato alla seconda conclusione, poichè, in tutti questi anni le loro pratiche (oltre al fermo, cui feci ricorso e che poi riconfermarono, c’è anche il rifiuto immotivato di una cambiale e le azioni di disturbo presso l’ex datore di lavoro), hanno avuto solo l’effetto di rendermi impossibile l’attività lavorativa e non mettermi in condizioni di pagare.

Una sorta di logoramento, che a tutt’oggi mi crea non poche difficoltà.

Comprendiamo la sua amarezza ed il coinvolgimento personale nella vicenda, ma va osservato che l’eventuale espropriazione (oggi bloccata per l’unica casa di proprietà e di residenza del debitore) è finalizzata a recuperare il credito: il bene espropriato viene venduto a terzi e non acquisito al demanio. La stessa ipoteca mira a recuperare il credito qualora il debitore decidesse di alienare l’immobile.

Il fermo amministrativo sul veicolo è, in genere, una disposizione meno penalizzante del pignoramento. Il debitore, infatti, può continuare ad utilizzare il mezzo nel momento in cui rateizza il debito: certo, ci sono anche effetti indesiderati, come quelli che emergono dalla sua esperienza personale, che avendo deciso di vendere il veicolo per saldare il debito esattoriale si trova nell’impossibilità di poterlo fare. Anche da questo punto di vista, tuttavia, c’è da dire che il veicolo gravato da fermo amministrativo può essere tranquillamente venduto al terzo acquirente al prezzo di mercato defalcato dell’importo del debito esattoriale: sarà poi cura dell’acquirente procedere alla rimozione del fermo versano il dovuto al Concessionario della riscossione; oppure il notaio stesso, ricevuto dall’acquirente il prezzo di mercato pattuito, può perfezionare la transazione e consegnare al venditore il corrispettivo residuo solo dopo l’avvenuta cancellazione del fermo.

Per quanto riguarda il pagamento del debito tramite cambiali, è la normativa vigente a proibirlo: la ratio è quella di evitare il rischio che alla scadenza, in caso di omesso adempimento del debitore, il concessionario della riscossione sia costretto a rinnovare la procedura con perdita di tempo e spreco di soldi pubblici.

L’episodio del pignoramento presso terzi al suo ex datore di lavoro è sicuramente un fatto non intenzionale: anche in tale contesto è stato alquanto sfortunato. Ma, escluderei qualsiasi accanimento specifico sulla sua persona da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione.

14 Febbraio 2020 · Rosaria Proietti

Non penso di essere perseguitato dall’agenzia delle entrate, ma di essere finito nel mirino di qualche funzionario che non persegue i doveri impostigli dalla sua professione, ma fini privati.

La vicenda del mio ex datore di lavoro, a mio parere non è casuale.

Fui infatti io stesso, qualche mese prima , che recatomi presso i loro uffici, esposi ad un funzionario la situazione in cui mi trovavo, garantendogli che, dopo il decesso di mio padre, avrei ripreso a lavorare e avviato un piano di rientro rateale, indicandogli quell’impresa, con la quale avevo avuto solo dei contatti, ma che mi aveva dato disponibilità.

Se avessi indicato un altra impresa, sarebbe arrivato a quella, ne sono certo. Hanno usato le informazioni che gli ho dato contro di me.

Il fatto stesso che si siano attivati iappena ricevuta la comunicazione del decesso di mio padre, e non abbiano nemmeno aspettato l’assunzione , non può farmi pensare a qualcosa di casuale.

Sulla cambiale, ricordo che all’epoca, le cartelle portavano la dicitura ” agiremo presso i tuoi creditori” .
Il mio debitore era una persona facoltosa, nonchè un influente politico locale.

Faccio una professione impossibile da svolgere con i mezzi pubblici, poiché bisogna recarsi in cantieri e nei luoghi più disparati e sperduti, anche questo sapevano bene , come sapevano che il debito originario era dovuto a una disgrazia capitatami nel 2000, sulla quale hanno deciso di speculare.

14 Febbraio 2020 · Rosaria Proietti


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