Pignoramento verso terzi (banca) di Agenzia delle Entrate Riscossione


Pignoramento conto corrente carta con IBAN e libretto di deposito





Ho un’attività artigianale ed ho ricevuto (tramite pec il 20 marzo) un atto di pignoramento verso terzi, la mia banca, per un importo di cartelle esattoriali di 280 mila Euro dal 2004 ad oggi. Il conto in banca era ed è negativo perché affidato per 30 mila Euro.

Fino ad oggi, 28 marzo, non ho avuto alcuna notizia dalla banca e il conto sembra essere normalmente operativo attraverso l’home banking. Cosa succede adesso? Il conto rimane pignorato per quanto tempo? Ovvero, per quanto tempo non potrò superare la soglia zero, a pena pignoramento?

L’eventuale e successiva revoca del fido o chiusura del rapporto con la banca è un atto discrezionale della banca oppure vi è una normativa specifica che regola tali atti?

Diversamente con la revoca del fido, o peggio, con la chiusura del rapporto, difatti verrebbe a cessare anche la possibilità di tenere in vita l’attività artigianale. Ovviamente ho valutato la possibilità di rientrare del debito tramite le rateizzazioni (rottamazione ter, saldo e stralcio o decennale) ma in ogni caso si sono presentate difficoltà oggettive insormontabili, compreso l’isee che richiede anche di presentare documenti bancari, e non solo, del coniuge da cui sono separato convivente da molti anni e che si rifiuta di collaborare.

Negli altri casi in cui l’isee non è richiesto (rottamazione ter), la rata sarebbe stata insostenibile.

Quando riceve l’ordine di pagare il credito direttamente ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) ex articolo 72 bis del DPR 602/1973, la banca preleva dal saldo di conto corrente del debitore la somma disponibile e la consegna ad ADER, oppure comunica al concessionario l’esito infruttuoso dell’atto di pignoramento.

Il conto corrente non smette di essere operativo e per ottenere un successivo prelievo, ADER deve cogliere l’attimo fuggente e notificare alla banca un nuovo ordine di pagamento.

Nel pignoramento ordinario del conto corrente, invece, con la citazione del debitore ex articolo 543 del codice di procedura civile, il conto corrente resta congelato ed inaccessibile al debitore, nel caso di saldo minore del credito azionato dal creditore procedente, fino al decreto di assegnazione del giudice.

La revoca del fido concesso e la chiusura del rapporto costituiscono atti discrezionali della banca, non necessariamente correlati all’intervenuta azione esecutiva.

28 Marzo 2019 · Giorgio Martini


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