Pignoramento vero terzi nei confronti degli eredi del debitore deceduto

Debiti ed eredità, eredità e successione












Dopo aver ottenuto decreto ingiuntivo esecutivo, uno dei due debitori è morto e pertanto sono subentrati gli eredi: sto predisponendo pignoramento presso terzi (pensione e conto corrente) ed avvocato mi dice che per pignorare tutto l’importo (€ 23 mjla) devo pro-quota eseguire una azione esecutiva per ciascuno dei quattro eredi. E’ possibile ciò nonostante che nel precetto sia invocata la clausola “in solido tra loro” . pertanto se è in solido perché non posso fare un PPT al “più danaroso o capiente” tale per cui evito sperpero di denaro col rischio di non poter chiedere NULLA “al non capiente”?.

Non si può procedere in modo diverso rispetto a quanto è stato indicato dall’avvocato: ai sensi dell’articolo 752 del codice civile, infatti, i coeredi del debitore deceduto contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie.

Nel nostro ordinamento non è prevista alcuna obbligo solidale per gli eredi dopo lo scioglimento della comunione ereditaria. Sul precetto il creditore può scrivere ciò che vuole, ma, nei fatti, non può violare la legge, richiedendo l’adempimento dell’intero debito al più capiente fra gli eredi.

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6 Novembre 2020 · Annapaola Ferri