Pignoramento su pensione invalidità di Stato.

Gli assegni di invalidità/inabilità e le pensioni di invalidità/inabilità sono prestazioni assistenziali erogate dell'INPS e come tali non pignorabili












Percepisco pensione di invalidità Inps riconosciuta da una commissione medica conseguente a problematiche scaturite sul lavoro quale dipendente diretto dello Stato Italiano. L’importo della pensione è stato riconosciuto per intero e, ad oggi, con rivalutazione, ammonta a 2090 euro lordi. A seguito di altre circostanze avevo acceso la cessione del quinto sulla pensione per motivi abitativi e in seguito, poiché l’importo non era sufficiente, ho chiesto anche un finanziamento. In seguito, incolpevolmente, non è stato più possibile realizzare il progetto e neppure onorare la restituzione del finanziamento (quasi totale); mentre la cessione continua ad essere regolarmente prelevata sulla rata pensione. Il quesito che vorrei porre è questo: una pensione di invalidità, riconosciuta come prima detto, conserva le stesse caratteristiche di altre pensioni Inps non di invalidità?

Sia gli assegni che le pensioni di invalidità sono prestazioni assistenziali e come tali impignorabili, sulle quali possono insistere solo trattenute volontarie del beneficiario, come il rimborso per la cessione del quinto. Insomma, la pensione di invalidità è impignorabile.

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20 Febbraio 2023 · Patrizio Oliva