Pignoramento su bene di uno dei coniugi in separazione legale


Beni in regime di comunione e di separazione, pignoramento dei beni ricadenti nel regime coniugale di comunione e separazione





Ci siamo sposati in comunione dei beni, a causa di problemi con il mio lavoro abbiamo fatto separazione legale: non la abbiamo mai trascritta, abbiamo continuato a vivere sempre alla stessa maniera come sposati tant’è che i nostri figli non sanno nulla perché doveva essere solo una eventuale salvaguardia,

Successivamente abbiamo acquistato un immobile con mutuo interamente intestato a mia moglie, sono sorti problemi di pagamento hanno pignorato la casa e potrebbe andare all’asta, se avviene ho il diritto di avere il 50% del ricavato dalla vendita in qualità di coniuge non debitore ?

La comunione dei beni fra coniugi si scioglie, fra l’altro, per la separazione personale (legale): nel caso di separazione personale, la comunione tra coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato (articolo 191 codice civile).

Questo per quanto riguarda gli effetti interni, fra i coniugi.

Tuttavia, l’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati deve essere comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione: è l’aspetto rilevante nei riguardi del terzo creditore.

Per il creditore procedente, infatti, in caso di omessa annotazione della sentenza di separazione e dell’intervenuto scioglimento della comunione allo stato civile, è come se il bene espropriando fosse ancora ricompreso in regime di comunione coniugale. In pratica, non è opponibile al creditore che agisce in esecuzione, la separazione dei beni tra i coniugi se manca l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.

Al riguardo l’articolo 162 del Codice civile prevede, infatti, che l’opponibilità ai terzi delle convenzioni matrimoniali dipende dall’annotazione del relativo atto a margine dell’atto di matrimonio (Corte di cassazione, sentenza 1319/2011).

Ora, la comunione legale tra i coniugi costituisce, nella interpretazione giurisprudenziale assolutamente prevalente una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei.

L’articolo 189 del codice civile prevede poi che i creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato.

Deve pertanto concludersi che la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene pignorato all’atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione.

Tuttavia, il mutuo finalizzato all’acquisto di una casa adibita ad abitazione della famiglia, non può essere classificato come debito personale del coniuge debitore ma, piuttosto, ha i connotati di una obbligazione assunta per esigenze familiari (della quale risponde anche il coniuge formalmente non obbligato): per cui è presumibile che il il giudice assegnerà al creditore procedente l’intero ricavato della vendita all’asta (e l’eventuale residuo verrà addebitato per 50% a ciascuno dei due coniugi).

Inoltre, in ogni caso, l’acquisto di beni immobili, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi dell’articolo 179 del codice civile, solo quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto.

3 Ottobre 2019 · Marzia Ciunfrini


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