DOMANDA
Siamo in pignoramento solidale io e la mia compagna sulle nostre rispettive buste paga: questo mese ci sono pervenuti altri 2 decreti ingiuntivi della stessa banca che ci ha fatto il primo pignoramento sempre della stessa natura. L’ avvocato della controparte ha detto che saranno accodati dal giudice sulle buste paga. La mia paura e che possano bloccare anche i conto correnti sia mio e della mia compagna essendo insoluti solidali che transitano solo i nostri stipendi.
La mia domanda è se dovesse accadere non c’è modo di prelevare almeno quel poco che ci rimane per sopravvivere?
RISPOSTA
In effetti è vero, talvolta, quando il creditore sa che lo stipendio del debitore non ha capienza per una ulteriore trattenuta, opta per il pignoramento del conto corrente intestato al debitore e affida il recupero del debito residuo alla trattenuta differita in busta paga. E, in questo caso, il conto corrente, destinato all'accredito dello stipendio, resta bloccato ad operazioni di prelievo dalla data di notifica dell'azione esecutiva al terzo pignorato (la banca) fino a quando il giudice decide con decreto, per l'assegnazione al creditore procedente delle somme eventualmente rivenute disponibili nel saldo di conto corrente pignorato. Ora, la normativa vigente (articolo 545 del codice di procedura civile) consente al debitore di prelevare dal conto corrente bloccato laddove viene accreditato lo stipendio, tramite intervento di un funzionario di banca al quale bisogna rivolgersi, fino a tre volte il valore massimo dell'assegno sociale (un importo che si aggira intorno ai 1.500 euro circa).
Oltre a ciò, il debitore che dovesse subire il pignoramento del conto corrente dove viene accreditato lo stipendio (o la pensione) può tutelarsi, a fronte di ritardi sempre possibili da parte dei giudici preposti all’estensione del decreto di assegnazione, procurandosi una carta prepagata con IBAN e comunicando immediatamente (appena viene notificato il pignoramento del conto corrente) al datore di lavoro (o all’INPS in caso di accredito del rateo di pensione) le nuove coordinate su cui effettuare i successivi bonifici mensili. Quindi non c’è nulla di veramente tragico, qualora si dovesse verificare un pignoramento del conto corrente sul quale viene accreditato lo stipendio e nella pratica suggerita non può essere rilevato alcun comportamento elusivo da parte del debitore, considerando che il creditore procedente dovrebbe pignorare il quinto stipendiale presso il datore di lavoro e non attraverso il pignoramento del conto corrente sul quale lo stipendio viene accreditato: il pignoramento del conto corrente deve essere utilizzato per espropriare i risparmi del debitore inadempiente e non per falcidiare la sua retribuzione mensile. Analogo discorso vale, naturalmente, per l’altro debitore solidale.
7 Novembre 2024 - Patrizio Oliva
Clicca qui per visualizzare i contenuti correlati