DOMANDA
Sono un lavoratore dipendente e percepisco 1700€ di stipendio netto nominale. Ho un una trattenuta per mantenimento figli di 855 stabilita dal giudice.
Mi restano in busta paga 845 euro.
La mia domanda è la seguente avendo già presente tale trattenuta superiore alla metà dello stipendio posso subire altri pignoramenti di natura diversa.
RISPOSTA
L’articolo 156 del codice civile, prevede che, dopo la separazione coniugale, uno dei due coniugi e/o i figli della coppia si vedano attribuito un assegno di mantenimento, il cui importo, per ordine del giudice, viene prelevato dal datore di lavoro dallo stipendio del coniuge obbligato e girato all’altro coniuge e ai figli. Ciò, su richiesta del coniuge beneficiario, può avvenire anche se il coniuge obbligato ritarda o omette il versamento dell’assegno di mantenimento.
Un analogo meccanismo era previsto, in caso di divorzio in base all’articolo 8 della legge divorzile (898/70) così come formulata prima della sua abrogazione.
Ora, la trattenuta ex articolo 156 del codice civile o quella prevista, ratione temporis, dall’articolo 8 della legge divorzile(legge 898/70), non sono assimilabili formalmente ad un pignoramento, per cui il coniuge oberato potrebbe essere interessato da un ulteriore pignoramento del 20% dagli 845 euro percepiti in busta paga e non fruire dei benefici previsti dall’articolo 545 del codice di procedura civile che pone un limite massimo alla possibilità di depauperare lo stipendio del lavoratore dipendente sottoposto ad azione esecutiva..
Tutto dipende dalla linee guida vigenti nel tribunale in cui opera il giudice adito dal creditore: in alcuni tribunali viene equiparata ad un pignoramento la trattenuta ex articolo 156 del codice civile, in altri non accade la stessa cosa.
Qualora il tribunale adito dal creditore insoddisfatto ritenesse la ritenuta diretta ex articolo 156 del codice civile o la trattenuta diretta subita, ratione temporis, ex articolo 8 della legge 898/70, allora lo stipendio di 845 euro percepito attualmente da chi ci scrive, sarebbe praticamente impignorabile, perchè l’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che per pignoramenti pregressi (di natura diversa) e cessioni del quinto la trattenuta sulla retribuzione del dipendente non può interessare oltre la metà dello stipendio netto nominalmente percepito dal lavoratore.