Pignoramento dello stipendio per un credito del ’96

Pignoramento stipendio








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A mio marito è stato pignorato lo stipendio ma non sapeva da chi: poi ha scoperto chi è il creditore e risale ad una causa chiusa nell’anno 1996. E’ possibile che chiedano ancora soldi dopo tutti questi anni?

A mio marito glieli hanno detratti dallo stipendio senza preavviso e siccome dal prossimo mese in busta gli trattengono una rata da 270,00 euro della assicurazione della macchina togliendo anche quel quinto di 347,00 euro, più’ 700,00 euro di affitto non si sa come andare avanti.

Cosa possiamo fare? Si può fare opposizione?

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La domanda a cui rispondere è: il credito sancito da una sentenza pronunciata nel 1996 era prescritto nel momento in cui è stato notificato il precetto al datore di lavoro per il pignoramento dello stipendio di suo marito?

Diciamo che, in generale, un debito si prescrive in dieci anni se il creditore, prima della scadenza del termine decennale, non provvede a ricordare al debitore, con una notifica anche via raccomandata AR, che egli esige il dovuto.

E’ bene ricordare che una notifica con raccomandata AR può ritenersi correttamente notificata anche se il destinatario è temporaneamente assente quando passa il postino per la consegna.

In tale evenienza il postino lascia un avviso e poi riporta la comunicazione all’ufficio postale, dove resta a disposizione per l’eventuale ritiro da parte dell’interessato. Comunque, decorsi 10 giorni dall’inizio della giacenza, la notifica si intende correttamente perfezionata. Anche se il destinatario non trova l’avviso.

Tornando al problema di cui si discute, suo marito avrebbe dovuto ricevere a casa almeno la notifica del precetto. Cosa che non è avvenuta. Ora l’omessa notifica del precetto potrebbe costituire motivo di opposizione al giudice delle esecuzioni. Ma si dovrebbe essere sicuri, come si diceva in premessa, che la notifica non è stata perfezionata per compiuta giacenza. In ogni caso l’omessa notifica comporterebbe la nullità dell’attuale pignoramento in corso, ma solo per il tempo necessario al creditore a notificare il precetto a suo marito ed al datore di lavoro. In pratica guadagnereste, se va bene, solo un paio di mesi.

Il focus della questione verte, invece, in modo più radicale, ad accertare se il debito è prescritto. In questo caso il creditore non potrebbe pignorare lo stipendio a suo marito nè domani, nè mai. E, non risulterebbe legittimo il pignoramento effettuato ieri.

Ora, escluso che il creditore possa esibire le eventuali ricevute di ritorno delle comunicazioni di messa in mora su richiesta del debitore, l’unico modo per accertare l’intervenuta prescrizione del credito, per il quale è stata avviata l’azione esecutiva di pignoramento del quinto dello stipendio, è quello di presentare opposizione, con il necessario supporto di una avvocato, al giudice delle esecuzioni. Solo così il creditore sarà costretto a mostrare, se le ha, le prove delle comunicazioni indirizzate al debitore e finalizzate ad interrompere gli effetti prescrittivi del credito vantato.

Il rischio che si corre è quello di dover corrispondere all’avvocato la parcella e venire a sapere che le comunicazioni interruttive della prescrizione furono correttamente notificate per compiuta giacenza.

A voi, dunque, valutare la convenienza di opporsi all’intervenuto pignoramento.

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4 Maggio 2015 · Piero Ciottoli

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