Successivamente al passaggio dal regime di comunione a quello di separazione dei beni, eventuali somme di denaro trasferite dal conto corrente già esistente del coniuge indebitato al nuovo conto aperto dall’altro coniuge (per pagamento di bollette, affitti e sostentamento) possono essere ugualmente oggetto di aggressione “presso terzi” da parte dei creditori del trasferente?
Quella di aggredire il conto corrente del coniuge non debitore non credo si tratti, realisticamente, di una strategia processuale praticabile e conveniente per il creditore, se il debito è sorto dopo l’intervenuta modifica del regime patrimoniale familiare.
Peraltro, la revocatoria ordinaria prevista dall’articolo 2901 del codice civile (finalizzata a rendere privi di efficacia gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle ragioni del creditore) presuppone l’individuazione di un atto dispositivo che sia noto al creditore (quindi, almeno trascritto in un pubblico registro).
Ora, i movimenti bancari di un correntista possono essere acquisiti, su ordine dell’Autorità giudiziaria, solo in ambito penale, qualora si sospetti la commissione di reati di terrorismo, eversione, associazione mafiosa, oppure quando vi siano indizi di evasione fiscale.
16 Marzo 2018 · Marzia Ciunfrini