DOMANDA
Ho pensione Inps con trattenuta del quinto conseguente ad un finanziamento non potuto onorare nel rimborso: nella richiesta di finanziamento la finanziaria aveva richiesto anche la firma del coniuge (moglie in comunione di beni) quale garante, sebbene famiglia in monoreddito del solo sottoscritto e la trattenuta è già attiva da circa un anno e mezzo, così come stabilito dal Tribunale civile dopo l’udienza di convalida del pignoramento del quinto pensione richiesto dalla finanziaria.
Premesso questo, vorrei chiedere agli esperti di questo forum due quesiti: stabilizzata la trattenuta mensile, che rilevo mensilmente sul cedolino pensione, ho anche avuto modo di constatare tramite, l’App. “Giustizia Civile”, che per il fascicolo inerente al pignoramento ci sono state tre “annotazioni” (due solo nel 2023) cui ignorando il motivo ho dedotto che le annotazioni possano riguardare sempre la posizione economica del sottoscritto ossia che nel caso di un miglioramento economico la finanziaria possa richiedere l’attribuzione, è possibile questo?
L’altro quesito riguarda il coniuge garante: poiché ha la madre molto anziana ed è proprietaria di un immobile abitativo e poco meno di un ettaro di terreno, in caso di decesso, la proprietà che va divisa con gli altri cinque eredi (complessivamente sei), la quota del coniuge del sottoscritto (garante del finanziamento) potendo essere liquidata in denaro, che verserebbe nel proprio libretto di risparmio aperto da poco, può essere prelevato dalla finanziaria a titolo del mancato rimborso del finanziamento, sebbene ha già il rientro con la cessione del quinto pensione stabilita dal Tribunale?
Ringrazio per l’attenzione.
RISPOSTA
Per quel che attiene la prima domanda, circa il possibile contenuto e le finalità delle annotazioni al fascicolo del pignoramento non siamo, evidentemente, in grado di fornire alcuna risposta: per quanto riguarda, invece, la possibilità di escussione del coniuge bisognerebbe leggere attentamente il contratto di finanziamento.
Se il coniuge ha sottoscritto il contratto di finanziamento in qualità di garante del debitore principale (il marito) con beneficio di escussione, egli non risponde del debito insoddisfatto prima dell’escussione del debitore principale, il quale ha già subito il pignoramento della pensione (articolo 1944 del codice civile).
Se, invece, il coniuge ha sottoscritto il contratto di finanziamento in qualità di condebitore solidale (articolo 1294 del codice civile) oppure di fideiussore senza beneficio di escussione, egli potrebbe essere escusso qualora il creditore ritenesse che l’azione esecutiva (ad esempio il pignoramento del conto corrente dove è confluita la liquidità derivante dallo smobilizzo di una quota immobiliare di eredità sopravvenuta) potrebbe abbreviare i tempi di soddisfacimento e rendere meno aleatorio il rimborso del credito azionato (Sempre ammesso che il creditore procedente sia in grado di disporre delle info necessarie relative al saldo di conto corrente).
Secondo l’articolo 483 del codice di procedura civile ed allo scopo di accelerare il rimborso del credito azionato, infatti, il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge.
Il principio di cumulabilità dei mezzi di esecuzione (di cui all’articolo 483 del codice di procedura civile) deve, tuttavia, coordinarsi con il divieto di abuso degli strumenti processuali posto a tutela del debitore: a tale proposito, la Corte di Cassazione, con sentenza 7078/2015, ha stabilito che l’emissione di un’ordinanza di assegnazione, sebbene di regola non precluda la possibilità di ottenerne altre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito, renda illegittima la scelta del creditore di intraprendere una nuova esecuzione, allorché egli sia stato integralmente soddisfatto in forza di detto provvedimento.
Ora, è vero che il creditore procedente dovrebbe ritenersi integralmente soddisfatto dalla trattenuta pensionistica ottenuta presso l’INPS fino al rimborso integrale del credito azionato, ma è pur vero che egli potrebbe lamentare i tempi di rimborso eccessivi (ancorché compensati dagli interessi legali applicati) e l’alta probabilità di premorienza del debitore esecutato, con un eventuale credito residuo difficilmente escutibile dagli eredi (che potrebbero anche rinunciare all’eredità), e quindi essere autorizzato a procedere con il pignoramento di sopravvenienze attive (come il deposito in conto corrente dei proventi di una quota ereditaria a favore del condebitore) formatesi dopo l’assegnazione della trattenuta pensionistica applicata al debitore principale.
6 Settembre 2023 - Ludmilla Karadzic
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