Pignoramento quinto dello stipendio con figlio affidato dal giudice


Cessione del quinto, pignoramento, pignoramento stipendio





Sono un dipendente asl percepisco un stipendio al netto di 1400 euro dove gravano cessione 285 euro e delega di 135 euro, la settimana scorsa mi e stato notificato il pignoramento del quinto per degli affitti non pagati quindi pignoramento ordinario.

Premetto che seguendo i vostri forum ho capito in linea di massima come funziona il meccanismo
dei calcoli, quindi dovrebbe esserci la capienza nel mio caso ancora di un quinto intero se non sbaglio.

Anche se non comprendo bene due cose. Primo per quale motivo l’ art. 68 dpr 180\50 comma 2 prevede la differenza della metà al netto di ritenute e quota ceduta se la differenza e sempre superiore al quinto stesso e qualora lo fosse non sono previste per legge cessioni superiore a 2\5.

Il secondo aspetto, per quale motivo l’art 2 sempre del testo unico essendo in contrasto contrasto con l’art.545 (anche se e’ lui che precisa di somme dovute da privati a titolo di stipendi …..quindi lascia pensare che esclude le altre) non sia stato inserito nelle modifiche apportate dalla finanziaria 2005 anche il pignoramento ordinario ma bensi’ e’ stato inserito nell’art.1 anche le aziente private quando parla di impignorabilita dei stipendi, vorrei sapere dove faccio confusione.

Spero di non essere di troppo disturbo ma vorrei chiedere se secondo voi vale la pena far presente
al giudice incaricato per il pignoramento, della mia situazione familiare: quando mi sono separato il giudice ha disposto 300 euro per alimenti per i mie 2 figli e affidamento al 50% e a vivere con la madre poi per espressa volonta’ di mio figlio e venuto a vivere con me tutto questo sempre con sentenza del giudice (perche’ all’ora minorenne oggi 18 anni e studente) ma questa volta autorizza il figlio a vivere con me e la figlia (oggi ha 10 anni) a vivere con la madre senza oblico di versare gli alimenti ogniuno si faceva carico del figlio che gli era stato affidato tranne spese straordinarie al 50%,(premetto che la madre a tutt’oggi non ha reddito quindi bonariamente mi faccio carico io dei figli quasi di tutto con onore nonostante la situazione attuale anche perche’ pago altri 409 euro per un prestito che mi avete ben chiarito che non ha rilevanza).

Vorrei chiedervi se ci sono leggi che regolano queste situazioni o se il giudice in qualche modo ne deve tener conto visto che la legge obbliga i genitori a provvedere ai figli fino a quando non raggiungono l’autosufficenza. Insomma i figli hanno dei costi anche quando non si versano alimenti o no.

L’art. 1881 Codice Civile e l’ art. 438 Codice Civile possono essere presi in considerazione?

Diciamo che un dipendente, pubblico o privato che sia (ormai la Corte Costituzionale ha eliminato qualsiasi disparità di trattamento) può vedersi pignorato un quinto per crediti ordinari (banche, finanziarie, privati), un quinto per crediti erariali o speciali (Equitalia) un terzo per gli alimenti da corrispondere all’ex coniuge.

Ora, la somma di queste quote fa 11/15 dello stipendio. Se teniamo conto anche di una cessione del quinto antecedente ai pignoramenti arriviamo alla conclusione che un lavoratore dipendente potrebbe vedersi trattenuto dallo stipendio i quattordici quindicesimi. Un quinto per volontà propria (la cessione) ed il resto per l’intervento dei creditori procedenti: banca, Equitalia, ex coniuge.

Per evitare che ciò accada, la legge stabilisce che la cessione del quinto pregressa ed i successivi pignoramenti non possano superare la metà dello stipendio.

Nel suo caso lei ha una capienza iniziale per cessioni e pignoramenti pari a 700 euro. Con la cessione chiesta ed ottenuta “illo tempore” la sua capienza scende a 415 euro.

Arriva il proprietario dell’appartamento preso in affitto, i cui canoni lei non ha pagato. Può ottenere il 20% al massimo. C’è capienza ed il giudice gli accorda 280 euro mese, che il datore di lavoro verserà direttamente al creditore.

Adesso la sua capienza per altri pignoramenti scende a 135 euro, sempre nell’ipotesi che lo stipendio non abbia subito variazioni. Se lei smette di pagare gli alimenti alla sua ex coniuge e questa si rivolge al giudice, il giudice non può concedere che un pignoramento di 135 euro al mese. La sua capienza è scesa a zero, a questo punto.

Se dopo sua moglie, Equitalia cerca di riscuotere crediti erariali, non potrà fare altro che attendere che, nel tempo, si ricostituisca la capienza necessaria nello stipendio (rimborso dei creditori procedenti, aumento stipendio) o nella pensione.

Fatta questa premessa, veniamo alle altre questioni da lei poste. Il giudice, innanzitutto, non può fare il generoso con soldi altrui. Quando si dice che egli può accordare un pignoramento massimo del quinto dello stipendio significa semplicemente che può regolare la quota pignorata da zero al 20% solo per fare in modo che la somma totale, fra cessioni e pignoramento che gravano sullo stipendio del debitore, non superi la metà dello stipendio.

Nel caso prima esaminato a mo’ di esempio, infatti, all’ex coniuge il giudice non può che accordare 135 euro rispetto al massimo di legge previsto per crediti alimentari (33%) che, in base a quanto lei percepisce, sarebbe stato pari a 462 euro circa.

Infine, lei cita i figli che devono essere mantenuti e costano. Questo è vero sempre, anche quando non c’è separazione ed affidamento, e quindi non è prevista alcuna incidenza sui limiti di pignorabilità conseguente alla circostanza di avere dei figli da mantenere. Come pure, nella formazione della capienza, non entra il prestito delega che, pertanto non incide sulla quota massima pignorabile.

11 Giugno 2012 · Ornella De Bellis


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