Pignoramento prima casa del 50 per cento

Pignoramento beni indivisi o in comunione












Mio fratello è proprietario di un immobile al 50%, per il quale ha ricevuto atto di pignoramento con relativa esecuzione forzata da un suo creditore.

Il 50% restante appartiene alla ex moglie con la quale non è più in comunione dei beni.

Nella casa vive la figlia dei due.

Come dobbiamo muoverci?

Avete un consiglio darci in questo caso?

Quando il credito non è di natura esattoriale (quello per il quale riscuote Equitalia) ha ben poca importanza che l’immobile pignorato sia l’ unica casa del debitore e che in esso vi risieda, o meno, il debitore.

Il giudice, nel caso specifico di bene indiviso, ha innanzi a sé tre scelte, tutte finalizzate a massimizzare il rimborso del credito insoluto per il quale si agisce.

Vendere all’asta la quota di proprietà del debitore; proporre la divisione del bene, quando possibile, prima di espropriare il bene diviso; alienare coattivamente l’intero immobile e assegnare la parte di competenza del ricavato al comproprietario non debitore.

Peraltro, essendo l’attuale occupante un familiare del debitore, al terzo acquirente non può essere opposto un contratto di locazione stipulato prima del pignoramento (in pratica, sua nipote sarà costretta a lasciare l’appartamento che occupa).

A fronte di questo scenario, l’unico consiglio spendibile è quello di procedere alla conversione del pignoramento, ovvero saldare il dovuto prima dell’espropriazione.

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11 Marzo 2015 · Roberto Petrella