Pignoramento presso terzi per multe non pagate – Ma c’è qualcosa che non torna





Solo nel caso di pignoramento del conto corrente lo stipendio accreditato può essere pignorato per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale





Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

In data 03/11/2015 veniva notificato a mezzo posta certificata alla mia Azienda (il terzo) dove sono assunto da poco tempo con contratto indeterminato a part-time, un Atto di Pignoramento verso Terzi a causa di multe auto, pregresse ed insolute.

In data 23/11/15 (oggi) mi viene notificata a mezzo Raccomandata A.R. l’Atto Giudiziario di Pignoramento presso Terzi, spedito dal Concessionario della Riscossione in data 16/11/2015.

Nel frattempo, ovvero tra le due date del 03/11/2015 e il 23/11/15 il Terzo aveva già provveduto a mia insaputa a trattenere 1/10 dello stipendio di Ottobre 2015 e versarlo a mezzo bonifico al Concessionario.

Le domande che pongo sono le seguenti:

1) Essendo venuto a conoscenza del Pignoramento presso Terzi in data posteriore a quella notificata al Terzo, quindi e venuta meno la mia possibilità di difesa, può invalidare l’Atto e l’esecuzione medesima??

2) Nell’atto è presente la seguente formula “Ordina al Terzo pignorato (Azienda) di pagare direttamente alla Società Concessionaria della Riscossione, fino a concorrenza del credito per il quale si procede e fermo restando quanto previsto dall’art. 545, commi quarto, quinto e sesto c.pc. e 72ter D.P.R. 602/73:

a) entro il termine di 60 giorni dalla notifica del predetto Atti di Pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica.

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

Detto quanto sopra, la Legge n.132 del 6 Agosto 2015, di conversione (con modificazioni) del Decreto Legge n.83 del 27 Giugno 2015, pubblicata sul Supplemento Ordinario n.50 alla Gazzetta Ufficiale n.192 del 20 Agosto 2015, con l’art. 13 del Decreto Legge n. 83/2015, entrato in vigore il 27 Giugno 2015, ha introdotto importanti novità in tema di pignoramento di pensioni e stipendi, andando a modificare gli articoli 545 e 546 del codice di procedura civile, ovvero tra le altre cose, prevede nuovi limiti al pignoramento della pensione e dello stipendio e sui prelievi forzosi sui conti correnti nei casi in cui un creditore abbia a che fare con un debitore insolvente, questi i nuovi valori:

* Pensioni: non possono essere toccate fino alla cifra di 672,00 Euro al mese (corrispondente al 150% dell’assegno sociale),
* Stipendi: non possono essere toccati fino a 1.344,00 Euro al mese (il triplo dell’assegno sociale).

Visto che il mio stipendio è di molto inferiore ai 1.344,00 Euro, ovvero sotto i 1000 Euro non avrebbero dovuto pignorarmi alcun emolumento, ho ragione oppure torto??

In sostanza, lei scrive che le modifiche di legge recentemente intervenute hanno introdotto disposizioni in base alle quali gli stipendi non possono essere toccati fino a 1.344,00 Euro al mese (il triplo dell’assegno sociale).

Chi risponde non concorda con la sua interpretazione e con le sue premesse, ritenendo che solo nel caso di pignoramento del conto corrente (praticamente quando il terzo pignorato è la banca o le Poste) e quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, entra in gioco la norma per cui le somme accreditate a titolo di stipendio o pensione possono essere pignorate per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale.

Nell’ipotesi, invece, in cui il terzo pignorato sia il datore di lavoro le limitazioni previste sono quelle previggenti per quel che riguarda lo stipendio, mentre per le (sole) pensioni è stata introdotta la norma che prevede l’impignorabilità per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. In sostanza il legislatore ha formalizzato il minimo vitale che la giurisprudenza comunque riconosceva, anche se in misura equivalente all’assegno sociale.

L’articolo 545 del codice di procedura civile, così come modificato dal decreto legge 83/15 recita testualmente Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

STOPPISH

24 Novembre 2015 · Patrizio Oliva

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)