Pignoramento presso terzi Inps e garante del prestito

Il convenuto secondario (il garante) verrà escusso solo qualora il convenuto principale (il debitore) risultasse inadempiente












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Sono pensionato Inps da qualche anno: con il TFR, un po’ di risparmi e un finanziamento chiesto a Finanziaria, con la firma come garante del coniuge convivente richiesta dalla finanziaria, avevo aperto una attività commerciale, ma il caso ha voluto che dopo pochi mesi siamo entrati in emergenza sanitaria: serrande chiuse per mesi, attività andata in passivo e conseguente perdita economica di tutte le somme investite, ma con ancora le rate della finanziaria da pagare (forse non esprimo nulla di nuovo poiché è stata la sorte di tanti). Di conseguenza, per poter sopravvivere nelle esigenze quotidiane non ho potuto estinguere il finanziamento. Così, superata l’emergenza, la Finanziaria si è attivata per il recupero. Ora, non potendo pagare quanto ingiunto dal Tribunale, in dicembre c’è l’udienza per convalidare il pignoramento presso il Terzi Inps richiesto dalla finanziaria. Nelle ingiunzioni è indicato sia il sottoscritto richiedente che il coniuge garante che però non ha reddito se si esclude la piccola utilitaria, in buono stato ma con oltre dieci anni. Ho provato ad attingere informazioni, senza rivolgermi ad un legale anche per non gravare sulla già esigua disponibilità economica, venendo a conoscenza che nell’udienza la Finanziaria è citata come “attore principale” il sottoscritto come “convenuto principale” e il coniuge garante come “convenuto secondario”. Il quesito che ora vorrei porre è questo: la mia sorte credo sia già chiara con il pignoramento presso il Terzi Inps; ma per il coniuge garante ossia il “convenuto secondario” in cosa consisterà? Grazie per l’attenzione e l’eventuale risposta.

Il coniuge, in qualità di convenuto secondario, verrà escusso solo qualora il convenuto principale risultasse nullatenente: ma, poiché il convenuto principale percepisce la pensione dall’iNPS, su quest’ultima verrà trattenuto un importo, da destinare al creditore procedente, pari al 20% della parte eccedente il minimo vitale (circa mille euro) e nulla verrà chiesto al coniuge garante.

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25 Settembre 2023 · Annapaola Ferri

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