Ho un pignoramento in corso dello stipendio presso il mio datore di lavoro per debiti ordinari per il massimo consentito dalla legge cioè 1/5. Ho un accodo di pignoramento al 1° pignoramento sempre per debiti ordinari (ovviamente). E' arrivato un terzo creditore sempre per debiti ordinari che intima ai terzi pignorati la dichiarazione secondo l'articolo 547 cpc, solo che questo la intima sia al mio datore di lavoro, ed in questo caso so che ci sarà il 2° accodo, sia alla banca, dove viene versato il mio stipendio. E preciso che questo conto viene utilizzato solo ed esclusivamente per l'accredito dello stipendio. Come si comporterà il giudice e cosa succederà al mio stipendio una volta che verrà accreditato sul conto? Se ho capito bene dai vs articoli, il massimo pignorabile dello stipendio è 1/5 per cui non è più pignorabile sul conto di accredito, almeno spero se no sarebbe un ...
Dopo il pignoramento del mio conto corrente dove ricevo solo l'accredito dello stipendio, posso trasferire lo stipendio su un nuovo conto? È legale? ...
Ho subito il pignoramento del quinto dello stipendio alla fonte per un debito ordinario: qualche giorno fa ho ricevuto un'altro atto di pignoramento, sempre presso il datore di lavoro, per debiti esattoriali, di 1/10, che è stato respinto dall'azienda in quanto essa sostiene che il creditore dovrebbe accodarsi; ma in realtà, trattandosi di debiti di natura diversa dovrebbero concorrere fino a un massimo della metà dello stipendio? Altro quesito: se l'agenzia riscossioni o un'altra banca tentassero di pignorare invece il conto corrente, dovrebbero ex lege, farlo per 1/5 totale, tenendo conto del pignoramento già in corso (capienza residua) detraendolo dallo stipendio netto,nell'importo versatomi in banca? So che la normativa lascia spazio a interpretazioni estensive circa il quinto pignorabile presso il datore di lavoro e in banca, arrivando di fatto a pignorare, a seconda dell'orientamento seguito, i due quinti totale. Ultimo quesito: il conto sul quale confluisce lo stipendio o la ...