Pignoramento presso inps ex articolo 48 bis del dpr 602/1973

Prima di versare a chiunque un importo superiore a 5 mila euro la PA deve verificare che il beneficiario non abbia debiti esattoriali in sospeso


DOMANDA

Salve, dopo una ricostituzione di pensione INPS per un loro errore iniziale, la stessa mi comunica la somma degli arretrati al lordo di 12150 euro che tra tasse ed indebiti al netto sarebbero 8126 euro. Lo stesso giorno il 19/03/2026 (a mia insaputa naturalmente) fa richiesta inadempienti ex art 48bis 602/1973 risultando positivo.

In seguito alla richiesta, ricevo da ADER l’8/04/2026 intimazione di pagamento 5 gg per pagare, per un tot di 90.000 euro circa di vecchie cartelle non evase, non più opponibili perchè negli anni addietro ho sempre provato a pagare con le rottamazioni ma non ci sono mai riuscito. Comunque l’11/04/2026 faccio richiesta via pec di rateizzazione, che mi viene concessa parzialmente il 20/04/2026, tranne una cartella di 4302 euro, con prima rata di 1400 euro scadenza 30/04. Penso di aver sistemato tutto una volta pagata la prima rata. Invece ieri 23/04/2026 mi arriva atto di pignoramento presso terzi, notificata all’inps il 15/04/2026 fissando la causa presso il Giudice dell’esecuzione, il 16 Settembre prossimo. Dopo un’attenta analisi delle date, deduco che le cose non sono casuali ma studiate con attenzione perchè la rateizzazione mi e’ stata concessa dopo la notifica di pignoramento all’inps. Adesso non so che fare per quanto riguarda le rate, considerando che non ho altri redditi oltre la pensione di 1825 euro netti e l’accompagnamento di 551 perche’ malato oncologico. Sono giorni che continuo a documentarmi e mi sembra di aver capito (naturalmente da profano) che per quanto riguarda gli arretrati l’inps dovra’ accantonare per il pignoramento 1/5 (1407euro circa ) della somma eccedente il minimo vitale considerando gli arretrati netti di 8.126 versandomi il resto. Mentre per il futuro se non pagassi le rate potrebbe esserci un’ulteriore pignoramento sulla pensione, sarebbe 1/10 dell’eccedenza quindi 73 euro circa considerando la pensione di 1825 e che l’accompagnamento e’ impignorabile. L’idea iniziale era quella di pagare la prima rata, in modo da evitare problemi almeno fino a Gennaio considerando che comunque posso saltarne 8 nel caso di difficoltà perchè e’ vero che dalla pensione potrebbero prendere poco ma e’ pur vero che potrebbero pignorarmi il conto dove arriva solo la pensione anche se cointestato creandomi grattacapi più grossi.

Nel caso pagassi la prima rata, inoltre, potrei fare istanza di sblocco del pignoramento sia ad AdER che all’inps recuperando tutte le somme in poco tempo, senza correre il rischio di vedermi il conto bloccato.
Cosa mi consigliate di fare?
grazie saluti
Tommaso

RISPOSTA

Per evitare il pignoramento della pensione, avrebbe dovuto pagare per intero, entro il 13 aprile 2026 la cartella esattoriale di 4 mila e 302 euro per la quale non le è stata concessa la rateizzazione.

Il pignoramento della pensione è pari al 20% eccedente il minimo vitale che l’articolo 545 del codice di procedura civile fissa in misura pari al doppio dell’importo mensile massimo dell’assegno sociale con minimo di mille euro. Attualmente cioè il minimo vitale è di 1092,48 euro.

IL pignoramento della pensione comporterà, allora, un prelievo uguale al 20% della pensione rivalutata al netto di di 1092,48 euro.

Per evitare un sempre possibile pignoramento del conto corrente dove viene accreditata la pensione per il recupero, fino a capienza dei 4 mila e 302 euro, vale sempre il medesimo consiglio: pagare immediatamente la cartella esattoriale per la quale non le è stata concessa la rateizzazione.

In ogni caso, è bene sapere che le somme dovute a titolo di pensione, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito della pensione ha luogo in data anteriore al pignoramento. In pratica, il debitore per prelevare l’ultima pensione accreditata, può chiedere al funzionario della filiale di banca, ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile, di poter prelevare almeno un importo pari al valore massimo mensile dell’assegno sociale.

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25 Aprile 2026