Pignoramento presso datore di lavoro da Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER ex Equitalia).

La trattenuta complessiva sullo stipendio per crediti ordinari ed esattoriali insoddisfatti e per cessione non può superare il 50% della busta paga


DOMANDA

In data 01/06/2024, mi accorgo dalla busta paga che è in atto un pignoramento azionato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) di 300 euro a fronte di un debito residuo di 6400 euro: la notifica dell’esecuzione è stata inviata al datore di lavoro e a me ed io mi sono recata dall’Agente della riscossione, in quanto le cartelle per cui è partito il procedimento esecutivo, provengono da diversi enti, regione (bollo), comune (TARI) e che per quanto riguarda il bollo, ho richiesto al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) la perdita di possesso dell’auto, non avendola più a disposizione da 13 anni ed essendo stata affidata ad un rottamatore che non ha fatto la rottamazione e poi ha dichiarato fallimento chiudendo. Ho chiesto all’Aagente il dettaglio dei debiti iscritti a ruolo e informazioni in merito alla somma pignorata, visto che per stessa ammissione del direttore, la somma pignorata non è stata calcolata sul decimo dello stipendio netto, che è pari a 1500 euro, ma è superiore. Sono stata rimbalzata al mio datore di lavoro il direttore dell’Agenzia sostiene che loro fanno richiesta di pignoramento ma la somma mensile da trattenere è decisione del datore di lavoro. Alla mia richiesta se fosse possibile rateizzare il debito, mi è stato risposto che pur rateizzando la somma dovuta, il pignormanento resterebbe comunque, pagherei dunque la rata a completamento della somma trattenuta dal datore di lavoro, e che se non decido di rateizzare, non sono al riparo, (nonostante il pignoramento), da altre misure esecutive a tutela di recupero del credito vantato. Infatti è venuto fuori che hanno già avviato la richiesta di fermo amministrativo del veicolo. Nelle risposte sia il dipendente che il direttore mi sono sembrati molto confusi e hanno entrambi spinto perchè facessi partire subito una rateizzazione versando 485 euro (che non avevo) come prima rata comprensiva delle spese d’istruttoria. Mi chiedo se posso fare qualcosa e se le informazioni che mi sono state date sono corrette. Con la trattenuta per pignoramento e una cessione del quinto (precedente per acquisto auto usata per andare a lavoro) la mia busta paga è stata questo mese di 847 euro.


RISPOSTA

Quando l’atto di pignoramento dello stipendio del debitore viene notificato al datore di lavoro, questi, per quanto previsto dall’articolo 546 del codice di procedura civile, opererà una trattenuta in accantonamento pari al 20% della retribuzione netta accreditata al debitore: sarà poi il giudice adito dal creditore a decidere se, come nella fattispecie, la trattenuta dovrà essere pari ad 1/10 (150 euro) e non ad 1/20 (il quinto, ovvero 300 euro). In questo caso, dopo il decreto di assegnazione giudiziale il datore restituirà al debitore quanto eventualmente trattenuto in più (a50 euro mese) rispetto all’importo assegnato dal giudice al creditore. Comunque, durante l’accantonamento il datore di lavoro dovrà portare a al 10% della busta paga il rimborso per la cessione del quinto, non potendo accantonare più del 50% dello stipendio del debitore (articolo 545del codice di procedura civile).
Pertanto, inutile rivolgersi al datore di lavoro che sta solo osservando le disposizioni di legge in materia di accantonamento delle trattenute in occasione di notifica di pignoramento.
Per quanto riguarda la presunta rottamazione è onere del proprietario verificare che la rottamazione sia effettivamente stata effettuata con il rilascio dell’attestato e la verifica successiva tramite visura al PRA: nessuna dichiarazione di perdita di possesso senza denuncia o querela presentata all’Autorità Giudiziaria: infatti la dichiarazione di perdita di possesso può essere utilizzata solo in caso di furto o appropriazione indebita anche per omesso pagamento (assegno circolare fasullo, ratei concordati non versati alla scadenza) del corrispettivo in caso di vendita dell’automobile non perfezionata al PRA. Si suggerisce di effettuare una visura al PRA, denunciare all’Autorità Giudiziaria per appropriazione indebita il titolare fallito dell’azienda che avrebbe dovuto rottamare il veicolo e presentare una nuova dichiarazione di perdita di possesso con allegata querela (tutto ciò, naturalmente, se si hanno prove, anche testimoniali, dell’avvenuta consegna del veicolo). Ad ogni modo la tassa di circolazione per gli ultimi tre anni è sicuramente dovuta per il veicolo non rottamato.
Alla fine della fiera, la busta paga risulterà decurtata del 20% per il prestito auto non rimborsato, del 10% per il pignoramento esattoriale da AdER, del 20% per il prestito dietro cessione del quinto stipendiale, complessivamente del 50%, in linea, come già accennato, con l’aliquota massima di pignoramento e cessione di stipendio e pensione prevista dall’articolo 545 del codice di procedura civile.
La rateizzazione potrà evitare il fermo amministrativo sul veicolo che ha probabilmente acquistato con il finanziamento insoddisfatto che ha successivamente originato il pignoramento e risparmierà l’aggravio di interessi legali sugli importi in debenza. Tuttavia, fino all’estinzione del credito erogato per l’acquisto dell’auto non potrà più subire pignoramenti per crediti azionati di natura ordinaria (banche, finanziarie e altri soggetti privati); fino all’estinzione dei crediti di natura esattoriale per cui agisce AdeR non potrà più subire pignoramenti per crediti azionati dalla Pubblica Amministrazione.


11 Giugno 2024 - Paolo Rastelli


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