Pignoramento pensione eccedente il minimo vitale

Il giudice ha decretato, in data 28 gennaio 2019, il pignoramento della mia pensione che è di 1500 euro netti.












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Il giudice ha decretato, in data 28 gennaio 2019, il pignoramento della mia pensione che è di 1500 euro netti. La somma pignorata è di 174 euro considerando il minimo vitale. Credo sia leggermente superiore. Eventualmente come opporsi?

A partire da gennaio 2018, l’importo massimo dell’assegno sociale ammonta a 453 euro, erogato in tredici ratei esenti da tassazione IRPEF: la pensione, dunque, potrà essere pignorata solo per l’importo eccedente 679,5 euro, dal momento che il minimo vitale è pari all’importo massimo dell’assegno sociale aumentato della metà.

Nel suo caso la quota prelevata della pensione dovrebbe essere pari a 164 euro.

Se è proprio sicuro che la pensione da lei percepita (al netto delle imposte dovute e al lordo di eventuali cessioni del quinto) sia di 1.500 euro (e non di 1.550 euro), può presentare ricorso al giudice delle esecuzioni del tribunale territorialmente competente. Ma avrà bisogno di un avvocato.

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20 Febbraio 2019 · Annapaola Ferri

La risposta datami è che la somma deve essere 164 euro se in effetti il netto della pensione è di 1500 euro e infatti corrisponde e tale è scritta sul procedimento e quindi posso oppormi e grazie.

Altro mio quesito: in relazione a detto pignoramento, il prestito personale che non ho onorato, è stato acquisito (acquistato ceduto) alla società che ha promosso detto procedimento e noto che è inclusa ( come originariamente) l’assicurazione. Quest’ultima quindi dovrebbe valere anche sul pignoramento e cioè cito le clausole principali, in caso di infortunio a una certa entità o in caso di morte, corrisponde l’assicurazione .

Se così non è presumo che l’importo incluso inizialmente incluso sul prestito è discutibile in quanto tale è la somma totale esigibile sulla relazione posta dal creditore. Posso oppormi anche su questo? Grazie per la gentile risposta su un quesito che ritengo importante ai fini di eventuale opposizione ad “ANNULLAMENTO”

Il giudice stabilisce quale percentuale possa essere applicata al prelievo sul rateo mensile pensionistico spettante al debitore: è poi l’INPS che effettua il calcolo (nella fattispecie 174 euro): di solito non si fa opposizione per 10 euro che non tornano; anche considerando che comunque i soldi versati in (presunta) eccedenza vanno a saldare il debito azionato (ogni 17 mesi un mese in meno di pignoramento) e che bisogna, in ogni caso, pagare l’onorario all’avvocato per il ricorso al giudice delle esecuzioni.

La ringraziamo per la fiducia che ripone in noi, ma consideri anche che potremmo aver calcolato in difetto la parte pignorabile della pensione: non è mai chiaro quale sia la misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà (minimo vitale). Inoltre, poiché il prelievo è in percentuale, può darsi che l’INPS le abbia corrisposto per il mese corrente, qualche piccolo arretrato (50 euro in più e i conti quadrerebbero). Bisognerebbe leggere le voci di dettaglio del rateo pensionistico.

Per il resto, volendo contestare nel merito l’entità del debito, avrebbe dovuto farlo dopo la notifica del decreto ingiuntivo: adesso è tardi. Ma, se può consolarla, stia pur sicuro che se anche avesse avuto ragione (ammesso e non concesso), il debito non sarebbe stato annullato: al più il piano di ammortamento tramite pignoramento sarebbe durato un paio di mesi in meno.

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20 Febbraio 2019 · Giorgio Martini

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