DOMANDA
Sempre in riferimento a questa discussione, vorrei fare un esempio pratico, considerando un conto corrente cointestato con saldo zero: su questo conto arriverà solo la pensione di 1600 euro circa e niente altro.
RISPOSTA
Il concetto da comprendere è che il creditore non può servirsi del pignoramento del contro corrente del debitore inadempiente per pignorare la sua pensione: se dunque, la prima volta, il creditore pignora il conto corrente cointestato al debitore, ammesso che su quel conto corrente il debitore accrediti la sola pensione, le volte successive l'eventuale pignoramento potrà essere dichiarato illegittimo su ricorso al giudice dell'esecuzione.
17 Marzo 2022 - Ludmilla Karadzic
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