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Ho ricevuto una raccomandata che mi chiede di presentarmi davanti al giudice di pace per un debito non pagato, per una somma di 350 euro, preciso che ho una pensione di inabilità al lavoro più una pensione di 300 euro per invalidità civile per un totale di 1000 euro mensili, cosa possono pignorare se non ho case di proprietà, solo una vecchia macchina del 2010?
La pensione di invalidità civile è una misura assistenziale e pertanto non è pignorabile: la pensione di inabilità al lavoro è impignorabile essendo di importo inferiore al minimo vitale, ultimamente fissato a circa mille euro (1007 euro, due volte la misura massima dell’assegno sociale, con un minimo di mille euro).
Anche volendo considerare l’importo complessivo accreditato dall’INPS esso risulterà impignorabile in quanto inferiore o pari al minimo vitale.
Insomma, il creditore ha buttato un po’ di soldi in spese legali nel tentativo di recuperare il credito vantato: per inciso, può anche evitare di recarsi in tribunale il giorno della convocazione.
Ma, per farla breve, un conto alle poste che riceve solo la pensione d'invalidità del soggetto che ha chiesto un prestito alla finanziaria e ha perso il lavoro e quindi su quel c/c arrivano solo 285 euro di pensione d'invalidità, può o no essere aggredito dalla finanziaria? A me sembra di sì. Non penso che le Poste prendono in considerazione storie come quella del minimo vitale per cui si può pignorare solo ciò che eccede la cifra data dalla somma di una pensione sociale più mezza. La posta non è un giudice. O no? ... [leggi tutto]
In materia di pensione di inabilità prevista per gli invalidi civili totali e dell'assegno d'invalidità a favore degli invalidi civili parziali, il requisito economico ed il requisito della non collocazione al lavoro integrano un elemento costitutivo della pretesa, la cui prova è a carico del soggetto richiedente la prestazione. Per quanto attiene il requisito economico, alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Riguardo, invece, la sussistenza del requisito della non collocazione al lavoro, è sufficiente la prova della richiesta del disabile di essere sottoposto agli accertamenti medici che sono condizione necessaria per poter chiedere l'iscrizione negli elenchi elenchi speciali per l'avviamento al lavoro. Inoltre il disabile dovrà comunque fornire anche ... [leggi tutto]
La pensione ordinaria di inabilità, prevista dell'articolo 2 della legge 222/1984, costituisce una prestazione di natura previdenziale, è collegata alla esistenza di un rapporto previdenziale, presuppone lo svolgimento di una pregressa attività lavorativa, ha come punto di riferimento la capacità lavorativa specifica dell'assicurato, è correlata alla impossibilità dello svolgimento in maniera non usurante della suddetta attività lavorativa o di altra confacente alle specifiche attitudini dei soggetto; e pertanto, coerentemente al ruolo suppletivo del sistema previdenziale, la presenza di una residua capacità lavorativa non è ostativa al riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità allorché non sia comunque in grado di garantire una retribuzione sufficiente ad assicurare quei livello di dignità umana che la nostra Costituzione individua come soglia minima. La pensione di inabilità civile (articolo 12 legge 118/1971) costituisce, invece, una prestazione di natura assistenziale, non è collegata alla esistenza di un alcun rapporto previdenziale, non presuppone lo svolgimento di una ... [leggi tutto]
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