Ho ricevuto un atto di pignoramento prezzo terzi da parte di Equitalia nei confronti di Enasarco che mi eroga la mia (povera) pensione di 38€ mensili. Sul provvedimento c’è scritto che in caso di pensione sotto i 2.500 €, il massimo pignorabile è un decimo.
Questa pensione viene accreditata ogni due mesi tramite bonifico bancario. La mia domanda è: si applica anche ai pignoramenti eseguiti da Equitalia con la riscossione esattoriale i limiti previsti dall’art. 545 commi 6 e 7 (quindi l’impignorabilità fino all’assegno sociale aumentato della metà)?
Che consigli avete in questo caso specifico? Devo contattare Enasarco? O Enasarco dirà che è troppo bassa la mia pensione?
Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà (minimo vitale, ndr).
Indubbiamente, anche Equitalia è soggetta a questa norma del codice di procedura civile (articolo 545) ed il terzo pignorato (Enasarco) ha l’obbligo di comunicare al creditore procedente o a chi per esso (Equitalia) che la pensione del debitore è di importo inferiore al minimo vitale e che dunque non sarà possibile adempiere all’azione esecutiva richiesta.
18 Novembre 2016 · Ludmilla Karadzic