Pignoramento pensione e tredicesima


La trattenuta per pignoramento viene calcolata sulla pensione mensile netta maggiorata dalla trattenuta per rimborso del prestito di cessione del quinto





Percepisco una pensione che al netto della cessione è pari a euro 1500 che mi viene accreditada sul un conto corrente postale cointestato con il mio coniuge: la tredicesima è pari a euro 1200. La tredicesima mi viene accreditata il 1 dicembre insieme alla pensione. La somma totale è di euro 2700 circa . Vorrei sapere quanto mi possono pignorare nel mese di Dicembre dal conto corrente cointestato e negli altri mesi dell’anno.

La tredicesima dovrebbe essere pignorata (nella misura di 1/5 eccedente il minimo vitale) trattandosi comunque di un reddito da pensione: tuttavia per evitare complicati calcoli degli interessi legali dovuti dal debitore, si preferisce calcolare la trattenuta fissa in base alla pensione percepita per 11 mesi, al netto della tredicesima.

Per calcolare il valore della trattenuta per una pensione mensile netta accreditata in conto corrente di 1.500 euro bisognerà:
– sommare ai 1.500 euro la trattenuta di rimborso del prestito dietro cessione del quinto;
– sottrarre dal risultato così ottenuto il valore del minimo vitale che attualmente viaggia intorno ai mille euro (1007 euro, per la precisione);
– calcolare la trattenuta che sarà girata al creditore procedente come 20% dell’importo appena sopra ottenuto.

In tal modo il giudice potrà agevolmente calcolare il numero di mesi necessari a rimborsare il credito azionato (numero di mesi di applicazione della trattenuta) con una trattenuta fissa mensile (non superiore al quinto della pensione – considerata al netto degli oneri fiscali ma al lordo della eventuale trattenute per cessione del quinto – eccedente il minimo vitale), al tasso di interesse legale vigente al momento in cui viene decretata l’assegnazione al creditore procedente (e quindi fisso). E, comunque, il giudice avrà rispettato il codice di procedura civile il cui articolo 545 stabilisce che la misura della trattenuta pari al quinto della pensione percepita al netto del minimo vitale è una misura massima e non una misura obbligata.

22 Aprile 2023 · Patrizio Oliva


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