DOMANDA
Sono andato in pensione con mille euro netti al mese, su cui e transitata una cessione del quinto da stipendio di 325 euro, quindi sul cedolino rimangono 687 euro, la domanda è questa: l’Inps non avrebbe dovuto rimodulare la rata? Cioè a 200 euro? Inoltre adesso che mi è arrivato un pignoramento presso Inps come procederà dato che la mia quota netta come detto prima e già di 687.
RISPOSTA
La pensione ai fini del calcolo dell’importo da prelevare a causa del pignoramento va considerata al netto degli oneri fiscali dovuti e degli assegni familiari impignorabili nonché al lordo della trattenuta a servizio del rimborso del prestito dietro cessione del quinto.
Ricordiamo poi che, secondo quanto previsto dall’articolo 545 del codice di procedura civile, le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di mille euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Nella fattispecie, la trattenuta sarà pari al 20% della differenza fra l’importo percepito da INPS al netto delle ritenute fiscali di legge nonché al lordo della trattenuta a servizio del rimborso del prestito dietro cessione del quinto (1000 euro) e il minimo vitale corrente (mille euro).
Pertanto, la trattenuta che potrà essere destinata al creditore procedente sarà nulla. In pratica la pensione percepita attualmente dal debitore, non è pignorabile.
Circa la questione della rimodulazione delle rate, è vero: l’INPS su richiesta del debitore è tenuta a rimodulare la rata portandola da 325 euro a 200 euro. Tuttavia, se si guardano bene le carte relative alla concessione del prestito dietro cessione del quinto dello stipendio dovrebbe essere presente una clausola contrattuale o un documento sottoscritto dal debitore con il quale si autorizza il cessionario (il creditore che ha concesso il prestito dietro cessione del quinto dello stipendio) a risolvere unilateralmente il contratto, imponendo al debitore l’estinzione del prestito e la restituzione del residuo in un’unica soluzione qualora il piano di rimborso dovesse protrarsi dopo il passaggio in quiescenza: si tratta di una precauzione molto comune, adottata dal creditore in situazioni in cui la rata di rimborso del prestito dietro cessione del quinto dello stipendio si estende, per forza di cose, alla pensione ed applicata quando il debitore chiede la rimodulazione della rata in base all’importo pensionistico percepito.
In sintesi: il debitore ceduto ha tutto il diritto di chiedere all’INPS ed ottenere dall’INPS l’adeguamento (la rimodulazione) della rata calcolata al momento della concessione del prestito dietro cessione del quinto dello stipendio rapportandola al 20% dell’importo netto effettivamente percepito con la pensione: tuttavia, procedendo in questo modo, il debitore può rischiare di dover restituire al cessionario l’importo residuo del debito in un’unica soluzione.