Pignoramento pensione e variazione della trattenuta mensile

Consigliabile rivolgersi, almeno inizialmente, ad un patronato pensionati per verificare e tentare di stabilire le ragioni dell’aumento












Ho un pignoramento sulla mia pensione di inabilità con durata fino a marzo del 2035: la rata fino a Giugno 2022 è stata di 228,01 euro, sul cedolino di luglio invece ho notato un aumento a 246,92 euro. Domando, ma non dovevo pagare fino alla scadenza 228,01 euro? Ho 60 anni e ci sono altri 2 pignoramenti in coda, in pratica dovrei vivere oltre i 100 anni per saldarli, posso chiedere, tramite Legale, di revisionare la mia pensione, evitando aumenti anche se cospicui; per una vita decorosa.

A breve sarò Titolare di una Pensione Privilegiata di circa 200 euro, riguarda patologie derivate dal mio lavoro, possono pignorare anche quella? Penso che tale pensione sia a carattere assistenziale e quini impignorabile come quella per invalidità. Certi di un vostro riscontro vi saluto e ringrazio.

L’articolo 545 del codice di procedura civile prevede una trattenuta pari al 20% della parte della pensione netta eccedente il minimo vitale (in base agli importi di pensione e di minimo vitale rilevati alla data del decreto di assegnazione giudiziale) . Poiché la durata dell’ammortamento deve essere predeterminato (e, infatti, il suo scade a marzo 2035) viene applicata, per comodità, una trattenuta di importo fisso, indipendentemente dalla variazione temporale degli importi relativi al minimo vitale e alla pensione.

E’ pertanto consigliabile rivolgersi, almeno inizialmente, ad un patronato pensionati per verificare e tentare di stabilire le ragioni dell’aumento: anche perché una pensione di inabilità non potrebbe essere sottoposta a pignoramento, avendo natura di sussidio.

Le pensioni a carattere assistenziale non sono pignorabili (ma non lo sono anche in relazione all’importo quasi sempre inferiore al minimo vitale, che è pari ad una volta e mezza l’importo massimo dell’assegno sociale, in soldoni parliamo di circa 700 euro).

Per i pignoramenti in coda, in caso di premorienza del pensionato rispetto alla soddisfazione dei crediti azionati, il residuò verrà accollato ai chiamati all’eredità che riterranno di accettare, se ve ne saranno.

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26 Giugno 2022 · Patrizio Oliva