Pignoramento della pensione da Agenzia Entrate Riscossione – Come si calcola la trattenuta?


Minimo vitale, pignoramento pensione





Andrò a sospendere il pagamento di 5 cartelle esattoriali Equitalia per circa 39 mila euro, di cui avevo chiesto la rateizzazione, non avendo più introiti professionali per la crisi del settore. Due di queste cartelle sono in attesa da 5 anni del ricorso in Cassazione da cui mi aspetto il rimborso di quanto versato oltre (35 mila euro).

Ormai siamo alla quinta rata che non pago.

Ho comunque una pensione lorda mensile di 2.379,47 euro mensili, con trattenuta cessione del quinto di euro 359, trattenuta a favori di terzi pignoramento di euro 181,53, altre trattenute addizionali comunali ecc per euro 52,42, poi trattenuta irpef 554,85, alla fine nette restano euro 1.231,67.

Se l’Agenzia Riscossioni dovesse procedere al pignoramento della pensione, lo può fare per 1/5 o 1/10 di ogni cartella esattoriale, oppure il pignoramento avviene sul totale del debito? E come si calcola la trattenuta?

A quanto riporta, risulterebbe che lei percepisce una pensione, al netto degli oneri fiscali e al lordo di cessione del quinto, pignoramenti e trattenute varie in corso, di euro 1772 (pensione lorda – irpef – addizionali comunali e regionali).

Da questo importo va sottratta la quota impignorabile della pensione, cosiddetto minimo vitale, corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà (articolo 545 del codice di procedura civile). Dal momento che, attualmente, la misura massima dell’assegno sociale viaggia intorno ai 448 euro (euro più, euro meno), possiamo ritenere il minimo vitale pari ad euro 672 circa.

Dunque la pensione pignorabile sarà pressappoco pari a 1100 euro.

Ora Equitalia, per prassi, si sarebbe limitata a prelevare 1/10 di questo importo, in quanto i vertici avevano deciso di applicare anche ai pensionati l’articolo 72 ter del dpr 602/1973.

La norma in questione, infatti, al comma 1, dispone che Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

Si parla, dunque, di somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, non di pensioni. Io non so se anche ADR adotterà la prassi di applicare l’articolo 72 ter anche ai pensionati, che già beneficiano dell’impignorabilità del minimo vitale.

In conclusione, possiamo affermare che in caso in cui lei verrà sottoposto a pignoramento esattoriale presso l’INPS, l’importo prelevato andrà da 110 euro (1/10 Equitalia) ai 220 (1/5, forse, ADER).

Orbene, lo scenario illustrato si basa sulla presunzione (lei nulla specifica al riguardo) che il pignoramento che già grava sulla pensione non sia di natura esattoriale (crediti della PA). Altrimenti le cose cambierebbero, e non poco (ma, comunque, sempre in meglio per il debitore sottoposto ad azione esecutiva).

Quello che conta, un punto sul quale sembra che lei abbia pesantemente frainteso, è che l’entità della quota mensile prelevata dalla pensione è assolutamente indipendente dal debito accumulato. Scommetto che, se lo avesse saputo prima, di rate non ne avrebbe pagata nessuna …

14 Novembre 2017 · Patrizio Oliva


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