Pignoramento – Omessa dichiarazione da rendere all’ufficiale giudiziario da parte del debitore circa il possesso di ulteriori beni pignorabili






L’articolo 492 del codice di procedura civile dispone, fra l’altro che, quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione.

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate e l’ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti relativi all’affidamento in custodia oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.

Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato e dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma.

Ma la norma codicistica inviata nulla dice in merito alle conseguenze per una omessa dichiarazione del debitore sottoposto ad azione esecutiva.

In base al combinato disposto degli articoli 388, comma 6, codice penale, e 492, comma 4, codice di procedura civile, all’omessa dichiarazione del debitore dei beni ulteriormente pignorabili, nel termine di 15 giorni dall’invito dell’ufficiale giudiziario, segue una sanzione penale.

I giudici della Corte di cassazione, sentenza sezione penale 44895/2019, hanno inoltre stabilito che la dichiarazione resa dal debitore, pur non legata a particolari vincoli formali, deve fornire un’adeguata informativa all’ufficiale giudiziario procedente e deve considerarsi omessa non solo quando manchi del tutto allo scadere del termine espressamente stabilito dalla legge, ma anche nell’ipotesi in cui non contenga elementi utili a consentire l’esatta identificazione degli ulteriori beni pignorabili, risultando così inidonea a determinare l’effetto dell’immediata apposizione del vincolo con le forme previste dall’articolo 492 del codice di procedura civile, ossia quando non vengono indicati con certezza i beni pignorabili, la loro ubicazione, ovvero il terso debitore con modalità idonee a consentire al creditore di procedere ai successivi adempimenti per il pignoramento di crediti verso terzi.

27 Novembre 2019 · Rosaria Proietti





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