Pignoramento mobiliare di un debitore coniugato

La presunzione legale di proprietà attribuisce esclusivamente al debitore la proprietà dei beni mobili rinvenuti nell’unità abitativa












in caso di pignoramento mobiliare di mio marito, tenendo conto della presunzione di proprietà dei beni presso la residenza del debitore, questa presunzione viene individuata per metà tra i coniugi? Cioè, al momento della vendita dei beni pignorati, la metà del ricavato va al coniuge, essendo anche lui oggetto di presunzione di proprietà?

Quando si affrontano le problematiche relative al pignoramento di beni mobili non registrati, dunque soprattutto in occasione del pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore, la presunzione legale di proprietà attribuisce esclusivamente al debitore la proprietà dei beni mobili rinvenuti dall’ufficiale giudiziario nell’unità abitativa occupata dal debitore stesso e nelle pertinenze dell’immobile: ciò indipendentemente dal fatto che il debitore sia coniugato o meno e indipendentemente dal regime matrimoniale adottato per il patrimonio familiare (comunione o separazione dei beni).

Sarà poi il proprietario effettivo dei beni pignorati (anche il coniuge se necessario) a rivolgersi, con il supporto di un avvocato, al giudice per l’esecuzione del tribunale territorialmente competente, a presentare ricorso finalizzato a dimostrare, con l’esibizione di documentazione avente data certa, che i beni pignorati (tutti o alcuni di essi) non erano riconducibili alla proprietà del debitore sottoposto ad azione esecutiva (rientrandone in possesso prima dell’eventuale vendita all’asta).

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10 Giugno 2022 · Chiara Nicolai