Libretto postale non collegato ad un conto corrente – E’ pignorabile?


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Vorrei approfondire la questione del pignoramento del conto corrente: oltre al conto corrente possiedo un libretto di risparmio postale dematerializzato, nel senso che ho una carta tipo bancomat per poter prelevare ma il libretto è sprovvisto di conto corrente (i versamenti devono essere fatti allo sportello in contanti). Vi chiedo se anche questo libretto può essere soggetto a pignoramento perché, in caso contrario, potrei trasferire l’importo presente sul conto corrente in questo libretto prima del (probabile) pignoramento.

Inoltre, se la procedura va avanti, cioè mi pignorano il conto corrente, cosa mi consigliate? Andare all’Agenzia delle Entrate e fare un piano di rateizzazione in modo da svincolare il conto corrente dall’eventuale pignoramento? Il conto viene liberato una volta aderito al piano di rientro?

Mi conviene comunque accordarmi (rateizzando) con l’Agenzia per non sentire l’oppressione del sentirmi fuori legge? In cosa consiste la rottamazione delle cartelle? È una procedura che eventualmente consigliate nel mio caso? Se avessi necessità di comprare una macchina, dopo un accordo di rateizzazione, posso intestarmi la proprietà della macchina o è comunque preferibile intestarla ad un’altra persona? In quest’ultimo caso, posso comunque assicurare a nome mio un mezzo intestato ad altri?

Anche se non collegato ad un conto corrente, un libretto di deposito nominativo (quelli al portatore, anche per importi inferiori ai mille euro, sono in via di estinzione – infatti i libretti di deposito bancari o postali al portatore devono essere estinti entro il 31 dicembre 2018) è pignorabile.

Così come è pignorabile una carta di credito prepagata.

Inutile pensare a rateizzare le cartelle esattoriali dopo il pignoramento del conto corrente da parte dell’esattore: con l’avviso di intimazione al pagamento, inviato al debitore, il concessionario per la riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione – ADER) adempie agli obblighi di preavviso, se così possiamo chiamarli.

Poi, notifica alla banca l’ordine di pignorare il saldo fino all’importo ingiunto e la banca preleva il saldo (se c’è) trasferendolo al creditore. L’operatività del conto corrente continua: al massimo la banca le intimerà di rimpinguare il conto se dopo il pignoramento è andato in rosso (e lei sarà chiamata a risolvere tutte le conseguenti problematiche che dovessero scatenarsi: assegni emessi e andati scoperti, addebiti permanenti non andati a buon fine, eccetera).

Dunque, per evitare il pignoramento del conto corrente, la rateizzazione andrebbe fatta prima.

Quello di rateizzare la cartella esattoriale è un escamotage a cui si ricorre, solitamente, in caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo di proprietà del debitore. Una volta che il concessionario accoglie l’istanza, infatti, il provvedimento di fermo amministrativo resta sospeso (permane l’iscrizione al PRA, ma si può circolare), riattivato appena si salta una rata, e cancellato solo dopo il pagamento dell’ultima tranche.

Aderendo alla rottamazione delle cartelle esattoriali vengono annullate sanzioni ed interessi legali: in pratica si paga il debito iniziale ed un piccolo aggio per remunerare il concessionario che, comunque, si è dato da fare (anche e solo per istruire la pratica di definizione agevolata). Il rovescio della medaglia è che la rateazione è limitata ad uno spazio temporale ristretto, in 3 rate, per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.

Per approfondimenti sulla rottamazione delle cartelle esattoriali può provare a cercare in questo sito, o nel web ma tralasciando i titoli che fungono da specchietto per le cosiddette allodole. Oppure può inserire un altro quesito (o più quesiti), circoscrivendo, possibilmente, le questioni su cui chiede assistenza informativa.

13 Dicembre 2017 · Annapaola Ferri





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