Pignoramento incombente del conto corrente per un vecchio credito che non ho soddisfatto





Dopo il pignoramento del conto corrente di accredito stipendio conviene aprire subito un nuovo rapporto comunicando il nuovo IBAN al datore di lavoro





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A fine maggio mi è stato notificato un atto di precetto da Ifis Npl Investing spa, per un debito vecchio con Agos che dal 2010 non sono più riuscita a pagare causa problemi economici e di salute familiari: per questo debito nel 2020 mi hanno già pignorato una parte di TFR a scadenza del contratto, di cui non ne ero neanche stata avvisata, me ne accorsi dalla busta paga.

Ora mi viene chiesto di saldare un debito di circa 4000 che è arrivato a 6.800 con tutte le spese e gli onori vari entro 10 giorni, altrimenti provvederanno trascorsi 90 giorni a proseguire con la riscossione presso terzi, si parla anche di giudice di pace nella lettera e di eventuali disponibilità a contrattare il debito.

Nel frattempo il 29 luglio mi verrà attivato un contratto di stage per 6 mesi, volevo sapere se possono pignorare la retribuzione spettante, se dovessero pignorare il conto se poi potrò prelevare il mio piccolo e misero stipendio o se sarà tutto pignorato. Sul conto postale unico conto che ho, non ho soldi, non ho altro conti e non ho mezzi o immobili di proprietà, sono sposata in separazione di beni e siamo in affitto con un auto intestata a mio marito.

Sarei ancora in tempo per chiedere di pagare anche a rate per evitare il pignoramento? L’udienza è fissata per settembre.

Sto malissimo e sto vivendo la cosa con attacchi di panico e ansia.non ce la faccio a sostenere tutto questo. Grazie e spero che possiate darmi una dritta, perché sto davvero male.

Il creditore insoddisfatto può pignorare sia il reddito percepito ad opera del datore di lavoro dal debitore inadempiente che il conto corrente a lui intestato: di solito procede innanzitutto con pignoramento del conto corrente e poi procede per il residuo con pignoramento presso il datore di lavoro.

Per quanto riguarda la domanda su come funziona il pignoramento del conto corrente su cui viene accreditato lo stipendio, risponde l’articolo 545 del codice di procedura civile, secondo il quale le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge (un quinto, al massimo, per debiti ordinari come nella fattispecie).

A partire da gennaio 2024, l’importo massimo dell’assegno sociale ammonta a 534 euro circa: lo stipendio accreditato in conto corrente, dunque, potrà essere pignorato solo per l’importo eccedente 1.602 euro. In pratica, dopo il pignoramento del conto corrente, nell’ipotesi che la retribuzione stipendiale del debitore esecutato sia di 1.100 euro, tale somma potrà essere interamente prelevata rivolgendosi al dirigente responsabile dell’unità presso cui è attivo il conto corrente (che, naturalmente, risulta essere bloccato ai prelievi del cliente).

Attenzione però: poiché questa possibilità vale solo per l’ultimo stipendio accreditato prima della notifica del pignoramento del conto corrente – al fine di evitare, a seguito del patologico allungamento dei tempi dell’iter giudiziario, la trattenuta del 20% applicata su ciascuno degli accrediti stipendiali dei mesi successivi (come avverrebbe con un pignoramento presso il datore di lavoro) e, soprattutto, per poter liberamente disporre dell’importo guadagnato con la busta paga – suggeriamo sempre di aprire subito un altro conto corrente o una carta prepagata con IBAN, comunicando tempestivamente al datore di lavoro la nuova coordinata bancaria (IBAN) di accredito dello stipendio.

L’articolo 495 del codice di procedura civile (conversione del pignoramento) precisa che, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

Tuttavia, per ovvi motivi, il pagamento a rate non è previsto.

STOPPISH

10 Luglio 2024 · Lilla De Angelis

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