L’importo erogato al debitore inadempiente a seguito della concessione di un prestito dietro Cessione del Quinto della Pensione (CQP) può essere pignorato da un creditore insoddisfatto una volta accreditato in conto corrente? – Ulteriori chiarimenti





Come ogni somma confluita in conto corrente, che non sia un rateo di pensione, il prestito per Cessione del Quinto della Pensione (CQP) è pignorabile





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In riferimento a questa discussione, io a chiedo: l’importo della cessione del quinto della pensione essendo che deriva dalla pensione a mio avviso ed avviso anche di molti studiosi, al massimo può essere pignorata anche in banca per 1/5 dellì’importo accreditato. Chiarito che si tratta di somme derivanti comunque dalla pensione, il giudice non potrebbe disporre diversamente?

L’importo relativo ad un prestito dietro cessione del quinto, nulla ha a che vedere con la pensione, se non il fatto che la rata di rimborso viene trattenuta direttamente dalla pensione. Si tratta di un prestito come un altro.

Inoltre, come già affermato nella risposta al quesito linkato, il denaro è un bene fungibile, nel senso che, un attimo dopo l’accredito, una volta confluito in conto corrente, non si può più capire da cosa esso sia derivato.

E, giusto per non andare off topic, ribadiamo che si sta discutendo di pignoramento presso terzi, ove il terzo pignorato non è l’INPS, ma la banca dove il debitore inadempiente intrattiene un rapporto.

Sul pignoramento del conto corrente di un pensionato, l’articolo 545 del codice di procedura civile tutela l’ultimo rateo di pensione accreditato e nient’altro. Il giudice applica la normativa vigente, non i ragionamenti del debitore inadempiente che sono, evidentemente, di parte.

STOPPISH

15 Febbraio 2022 · Annapaola Ferri

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