Pignoramento del conto corrente da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione: istanza di rateizzazione del debitore accolta e pagamento prima rata effettuato » Conto di nuovo operativo, ma i soldi che c’erano non sono più disponibili


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A seguito di pignoramento presso terzi effettuato da Agenzia delle Entrate il conto corrente della società di mio zio è stato bloccato: su consiglio del commercialista è stata presentata una richiesta di rateizzazione (accolta) e pagato anche la prima rata.

Il conto attualmente risulta sbloccato ma recandosi in banca a mio zio è stato detto che i soldi che al momento del pignoramento erano presenti sul conto non possono essere oggetto di movimentazioni se prima non si paga tutto il debito. Da premettere che Agenzia delle entrate ha inviato mediante pec comunicazione in cui avvisava sia la banca che la società di non poter procedere più con il recupero coattivo delle somme a seguito di richiesta di rateizzo e pagamento prima rata.

La mia domanda è: è possibile che Agenzia abbia bloccato queste somme a titolo di garanzia? Lo può fare? O non è tenuta a farlo? Cosa consigliate di fare?

Due sono le procedure che Agenzia delle Entrate Riscossione può (a propria discrezione) seguire nel pignoramento di crediti verso terzi, nella fattispecie pignoramento del conto corrente intestato al debitore: la prima in base all’articolo 72 bis del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973, la seconda ex articolo 543 del codice di procedura civile.

La procedura esattoriale prevista dall’articolo 72 bis del DPR 602/1973 prevede che un ufficiale della riscossione (un funzionario abilitato dell’Agenzia) rediga e sottoscriva direttamente un ordine alla banca di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede nel termine di sessanta giorni.

Con la citazione innanzi al giudice ex articolo 543 del codice di procedura civile, invece, la banca è soggetta agli obblighi che la legge impone al custode: in altre parole, la banca è tenuta ad accantonare (e non rendere disponibile), fino alla data fissata per l’udienza giudiziale di assegnazione dei frutti del pignoramento, l’importo del credito precettato aumentato della metà. E a nulla, in assenza della decisione del giudice adito, possono servire le comunicazioni inoltrate via pec al custode dal creditore procedente.

Comunque, nulla toglie che, nell’udienza di assegnazione delle somme pignorate, Agenzia delle Entrate Riscossione chieda (e ottenga) il sequestro conservativo (articolo 671 del codice di procedura civile) dell’importo in custodia al terzo pignorato, per evitare che il debitore interrompa il pagamento delle rate dopo aver spostato altrove la liquidità. Tutto questo non sarebbe accaduto se l’istanza di rateizzazione fosse stata presentata prima della notifica dell’atto di pignoramento.

Nell’impossibilità di leggere le carte e/o di ulteriori precisazioni, per ora nulla è possibile aggiungere.

25 Settembre 2019 · Simonetta Folliero

Il conto corrente della mia società ha subito da parte di Agenzia delle Entrate un pignoramento presso terzi ex art 72 bis dpr 602/73. A seguito di ciò hanno accolto la mia richiesta di rateizzazione, ho quindi pagato la prima rata ed Agenzia mi ha comunicato tramite pec che appunto a seguito del pagamento della prima rata non potevano più proseguire la relativa procedura di recupero coattivo ex articolo 19 comma 1 quarter dpr 602/73.

Mi è stato quindi sbloccato il conto, ma recandomi in banca le somme presenti al momento del pignoramento non sono comunque disponibili. In banca mi hanno detto che Agenzia delle entrate ha mandato loro una comunicazione in cui si affermava che il conto doveva essere sbloccato ma le somme dovevano trattenersi. Ma che senso ha? Non è un abuso da parte di Agenzia? La normativa del dpr 602/73 da loro richiamato consente questa possibilità? Cosa posso fare?

Grazie per aver chiarito che il pignoramento è stato eseguito con la procedura esattoriale di cui all’articolo 72 bis del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973 e non in base alla procedura ordinaria ex articolo 543 del codice di procedura civile.

L’accoglimento dell’istanza di rateizzazione del debito esattoriale evita l’iscrizione di ipoteca o di fermo amministrativo e l’avvio di nuove azioni esecutive nei confronti del debitore (ad esempio, recupero coattivo del debito residuo).

Il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione impedisce le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate (nella fattispecie, impedisce la prosecuzione del pignoramento del conto corrente). Tuttavia, nel caso particolare di pignoramento del conto corrente ex articolo 72 bis del dpr 602/1973, se la banca ha già reso dichiarazione positiva (ha comunicato ad Agenzia delle Entrate Riscossione dell’esistenza di un saldo attivo) e abbia assegnato il credito pignorato, nessun ripristino del saldo precedente è più possibile.

26 Settembre 2019 · Paolo Rastelli


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