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Ho un conto corrente tenuto volontariamente a rosso i quanto potrebbe essere a breve soggetto a tentativo di pignoramento da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia).
Successivamente al tentativo (infruttuoso) potrò utilizzare il conto o resterà bloccato? Per utilizzo intendo dire ricevere, e fare bonifici senza che la banca li assegni al creditore.
L’atto di pignoramento del conto corrente per debiti esattoriali (quelli per i quali agisce il concessionario Agenzia delle Entrate Riscossione – ex Equitalia) può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543 del codice di procedura civile, l’ordine alla banca di prelevare il saldo e versarlo direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede, nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento (articolo 72 bis DPR 602/1973).
In questa evenienza la banca consegna il saldo prelevato ad Agenzia delle Entrate Riscossione o comunica l’esito infruttuoso del pignoramento ed il conto corrente ritorna pienamente operativo.
Se, invece Agenzia delle Entrate Riscossione procede ex articolo 543 del codice di procedura civile, la banca è tenuta agli obblighi che la legge impone al custode ed il conto corrente resta bloccato fino al decreto di assegnazione del giudice (anche se il saldo è a zero o in rosso).
Con le conseguenze, a carico del debitore, che il blocco comporta (assegni non pagati, bonifici non accettati e restituiti al disponente).
4 Febbraio 2019 · Simonetta Folliero
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