La rateizzazione del debito esattoriale non sospende il pignoramento già notificato – L’originario piano di rientro concordato verrà eventualmente aggiornato con gli importi a debito risultanti da un esito positivo dell’azione esecutiva già avviata





Dopo la notifica del pignoramento del conto corrente la rateizzazione, se richiesta, verrà aggiornata all'eventuale esito fruttuoso dell'azione esecutiva





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Ad un mio conoscente, in data 05 settembre 2023 arriva una PEC con pignoramento del conto corrente per un importo di 123504,38 euro causa tasse non pagate: lui fa richiesta al ragioniere di rateizzare. Il ragioniere compila la domanda per un importo di euro 119731,16 da pagarsi in 72 rate.

Al momento della PEC sul conto non c’è nulla di liquidità:

L’8.09.2023 gli arriva un bonifico di 4987 euro di una fattura.

Il 20.10.2023 viene accolta la rateizzazione da 72 rate.

In data 23.10.2023 riceve un secondo bonifico di euro 3178.

In data 2.11.2023 viene regolarmente pagata la prima rata del piano di rientro.

Ieri 21.11.2023 sbloccano il conto ma non c’è su un centesimo! La banca BCC gli ha dato un estratto conto riportante le due voci seguenti ai bonifici ricevuti ovvero:

– Pagamenti diversi ppt Ade riscossione.

Ma avendo accettato la rateizzazione i soldi arrivati con i bonifici non dovevano essere cmq sul conto? Almeno i 3178 arrivati dopo l’accettazione del piano di rientro? Visto che sta pagando le rate perché tenerseli? Si possono richiedere?

Evidentemente si è creato un equivoco dopo la richiesta online di rateizzazione del debito esattoriale effettuata quasi contemporaneamente alla notifica, via Posta Elettronica Certificata (PEC), di un atto di pignoramento del conto corrente del debitore esattoriale già in corso di esecuzione.

In effetti, l’articolo 19, comma 1 quater del DPR 602/1973, stabilisce che a seguito della presentazione della richiesta di dilazione del debito esattoriale e fino alla data dell’eventuale
rigetto della stessa richiesta non possono essere avviate nuove procedure esecutive. Nel caso esposto ci troviamo nel caso di una richiesta di dilazione presentata dopo l’avvio di una procedura esecutiva, e nella consapevolezza che l’azione esecutiva di pignoramento del conto corrente non sarebbe stata oggetto di sospensione.

l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) provvederà ad inviare al debitore esattoriale un nuovo aggiornato piano di rateizzazione (con i relativi bollettini) per un importo al netto delle somme accreditate con i due bonifici pervenuti dopo la notifica del pignoramento trattenuti a favore del creditore procedente nonchè della prima rata pagata del piano di rateazione richiesto subito dopo l’azione esecutiva comunicata via PEC.

Niente di quanto accreditato in conto corrente, o con il pagamento della prima rata del vecchio piano, potrà essere restituito: se non il debitore, almeno il commercialista interpellato avrebbe dovuto sapere che dopo la notifica del pignoramento il piano di rateizzazione non avrebbe dovuto essere richiesto e se accettato, sarebbe stato successivamente ricalcolato ad esito fruttuoso dell’azione esecutiva già avviata.

STOPPISH

23 Novembre 2023 · Paolo Rastelli

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