DOMANDA
Avendo già pignorato lo stipendio e risultando il debito impossibile ad essere rimborsato attraverso il quinto dello stipendio, vedete probabile il pignoramento di quote di società con immobili pienamente ipotecati. Volevo sapere cosa ne pensate. Grazie
RISPOSTA
Per quanto attiene il debitore inadempiente, socio di una società a responsabilità limitata non cooperativa (immaginiamo, perché chi ha posto il quesito nemmeno si è degnato di precisare il tipo di società di cui detiene le quote di maggioranza), il suo creditore insoddisfatto può rivolgersi al Tribunale competente per il luogo dove ha sede legale la srl, per ottenere il pignoramento delle quote di partecipazione detenute dal socio debitore e degli eventuali utili a cui il debitore stesso ha diritto.
Infatti, l’articolo 2471 del codice civile stabilisce che la partecipazione in una srl può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notifica al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese.
Il valore della srl, ovvero della quota detenuta, degli eventuali utili spettanti al socio debitore sottoposto ad azione esecutiva nonché della base d’asta per l’espropriazione saranno determinati da una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU).
In pratica, non vi è tutela nei confronti di eventuali azioni esecutive portate avanti dal creditore particolare del socio debitore di una srl, a differenza di quanto avviene per le società di persone (snc, sas). Infatti, per l’espropriazione delle quote detenute in una società di persone dal socio debitore, occorre il consenso di tutti i soci. Tuttavia, anche per le società di persone, se nell’atto costitutivo è prevista la libera trasferibilità delle quote, allora le stesse potranno essere pignorate ed espropriate.
4 Aprile 2021 - Annapaola Ferri
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