Pignoramento dello stipendio dopo il periodo di congedo obbligatorio per maternità e prelievo dal Trattamento di Fine Rapporto (TFR)






Ho ricevuto un pignoramento presso terzi (presso il datore di lavoro) in seguito a un vecchio debito societario con la banca: il datore ha cominciato nel dicembre 2017 a trattenere il quinto dal mio stipendio e versarlo alla banca.

Nel febbraio 2019 sono entrata in maternità obbligatoria e da quel momento non ha più trattenuto nulla. A gennaio 2020 l’azienda ha cessato l’attività e sono stata licenziata. Invece di trattenere il quinto del tfr e versarmi il resto, il mio datore di lavoro, con cui non ero più in ottimi rapporti, ha calcolato il quinto di tutte le mensilità da febbraio a dicembre 2019 (tutto il periodo di maternità) più il quinto della busta del tfr e ha versato tutto alla banca lasciandomi quel poco che rimaneva della busta di fine rapporto.

Queste somme ora sono in mano alla banca con cui ho provato ancora una volta a fare una proposta saldo e stralcio, ma è stata rifiutata. È possibile recuperare le somme trattenute in modo illegittimo?

Nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto (cinque mesi) che costituiscono il periodo di astensione obbligatoria, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga precedente l’inizio del congedo di maternità (solitamente, l’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo di maternità obbligatorio). L’indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro, oppure è pagata direttamente dall’INPS.

Dunque, lei ha ricevuto l’indennità di maternità erogata dall’INPS per i mesi di febbraio e marzo 2019. Ed ancora per i mesi di aprile, maggio e giugno 2019.

Inoltre, durante la gravidanza (e fino ai sette mesi di età del figlio) la lavoratrice non può essere adibita al trasporto, al sollevamento di pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. Nel periodo di divieto, la lavoratrice deve essere adibita ad altre mansioni, con mantenimento di retribuzione e qualifica. Se la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni, deve essere disposta l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo di gravidanza e fino al compimento dei sette mesi di età del figlio, sempre con mantenimento di retribuzione e qualifica.

Da luglio a dicembre 2019 pertanto, lei ha percepito la normale retribuzione.

Il datore di lavoro ha sicuramente errato a non trattenere nulla nel periodo da luglio a dicembre 2019. Ha rimediato all’errore in occasione del licenziamento, operando il prelievo del quinto del TFR in aggiunta al quinto dello stipendio erogato nei mesi da luglio a dicembre 2019 senza alcuna trattenuta.

Tuttavia, questo differimento del prelievo non può essere considerato illegittimo e, quindi, non sarà possibile recuperare le trattenute operate dal datore di lavoro da luglio a dicembre 2019.

Dal momento che il prelievo tardivo, se non ha comportato vantaggi alla dipendente debitrice sicuramente nemmeno l’ha danneggiata, non è pensabile una citazione in giudizio del datore di lavoro per ottenere un risarcimento danni.

15 Ottobre 2020 · Lilla De Angelis


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