Pignoramento del vitalizio per contagio da emotrasfusione





Pignoramento conto corrente carta con IBAN e libretto di deposito, pignoramento pensione





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Ho circa 30 mila euro di debiti con una finanziaria: purtroppo, ho perso il lavoro 4 anni fa e adesso non ho più un reddito, ma percepisco un vitalizio bimensile dal ministero della Salute.

Per la precisione. si tratta di un ristoro di danno biologico da trasfusione ex legge 210/92.

L’assegno bimensile ammonta a 1512 euro quindi poco piu di 750 mensili.

Volevo cortesemente chiedere, visto il decreto legge 83/15 in base al quale la pensione è impignorabile per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della meta, qualcuno può aggredire questo vitalizio oltre la misura eccedente del minimo vitale?

E una volta che il vitalizio transita sul conto corrente, cosa succede?

In base all’articolo 545 del codice di procedura civile (così come modificato dal decreto legge 83/15) le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il vitalizio bimensile percepito ex legge 210/92 non è dunque direttamente interessato dalle modifiche recentemente apportate all’articolo 545 del codice di procedura civile che, in verità, si occupano di pensioni (da lavoro e simili) e di minimo vitale.

Piuttosto va chiamato in causa, per discutere la situazione descritta, un altro comma dell’articolo 545 cpc, in particolare quello in base al quale non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Il vitalizio bimestrale percepito direttamente dal contagiato per emotrasfusione, infatti, può essere assimilato ad un sussidio per malattia, in quanto ha carattere esclusivamente assistenziale (anche se in qualche modo il nome ostenta una natura risarcitoria).

Quindi, dovrebbe essere pacificamente escluso un pignoramento del vitalizio direttamente presso il ministero, anche perchè un’azione esecutiva così “border line” potrebbe essere facilmente opposta, in sede giudiziale, dal debitore oltre che dal terzo escusso. Ed i creditori, si sa, non amano investire tempo e denaro in azioni di recupero dall’esito incerto.

Tuttavia, il problema nasce dopo l’accredito del vitalizio sul conto corrente. In base, infatti, a quanto enunciato dai giudici nella sentenza della Corte di cassazione numero 17178/12, quando il creditore procedente sottopone a pignoramento somme esistenti presso un istituto bancario, ove il debitore intrattiene un rapporto di conto corrente e sul quale affluiscono bonifici a vario titolo, risultano del tutto irrilevanti le ragioni per le quali quelle “somme” sono state versate su quel conto: il denaro, infatti, é un bene fungibile, cioè non dotato di specifica individualità.

E’ proprio il caso di affermare, non senza una punta di sarcasmo, che, una volta confluite nel conto corrente le somme percepite a titolo di vitalizio riconducibile a sussidio per malattia, esse risultano completamente “riciclate”, perdendo qualsiasi relazione con la propria origine e trasformandosi in denaro fungibile.

Al povero debitore, costretto a doversi obbligatoriamente servire del conto corrente, l’unica via di uscita dal rischio pignoramento della liquidità depositata resta quella di prelevare il denaro “fungibile” ancora caldo di bonifico e dirottarlo, prima che si raffreddi, su un conto corrente intestato ad altri soggetti (possibilmente, non debitori). In questo modo egli potra’ sottrarsi, con ottime chances, all’azione esecutiva del creditore che avra’ deciso di procedere presso la banca.

Più rischioso, e con la conseguenza di non poter comunque evitare l’azione di opposizione all’esecuzione dopo l’eventuale pignoramento, è il rimedio di riservare il conto corrente esclusivamente agli accrediti del vitalizio: in tal modo potrà almeno essere dimostrata al giudice dell’esecuzione, qualora occorresse, la relazione delle somme accreditate con il loro carattere assistenziale in favore del soggetto contagiato in seguito ad emotrasfusione.

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3 Ottobre 2015 · Ornella De Bellis

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